Credito da dichiarazione integrativa: il rimborso è opzione concorrente alla compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 19709 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il credito d’imposta evidenziato nella dichiarazione integrativa a favore può essere richiesto a rimborso, senza che la via della compensazione ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1988 configuri un obbligo per il contribuente. La dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 operano su piani diversi del rapporto d’imposta e costituiscono opzioni concorrenti e non alternative. L’utilizzo in compensazione del credito è dunque una semplice facoltà, non una modalità esclusiva di recupero.
Il Fatto
Una società esercente commercio all’ingrosso di cereali, nell’anno d’imposta 2011, aveva effettuato versamenti IRES in eccesso rispetto al saldo a debito risultante dal modello UNICO SC 2012. Per recuperare le somme, presentava dapprima una dichiarazione integrativa a favore e, poco dopo, una specifica istanza di rimborso alla competente Direzione Provinciale.
L’Ufficio rigettava l’istanza, sostenendo che il credito da dichiarazione integrativa potesse essere utilizzato esclusivamente in compensazione, per debiti maturati dal periodo d’imposta successivo. La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente; la CTR della Lombardia accoglieva invece l’appello dell’Agenzia. La società propone ricorso per cassazione con unico motivo, resistito da controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1988, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Il thema decidendum si concentra sull’unica ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata: se il credito emergente dalla dichiarazione integrativa possa essere chiesto a rimborso o debba necessariamente essere portato in compensazione.
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro sulla tempestività dell’emenda. Il giudice d’appello aveva ritenuto applicabile il termine di decadenza dell’accertamento, richiamando l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. Tale statuizione non è stata attinta da specifica contestazione dell’Agenzia, che non ha proposto ricorso incidentale, e lo stesso provvedimento di diniego riconosceva la tempestività della dichiarazione.
Nel merito, il Collegio richiama il principio secondo cui, qualora il contribuente evidenzi in dichiarazione un credito d’imposta, non occorre alcun ulteriore adempimento per ottenerne il rimborso: la condotta tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, e da quel momento decorre l’ordinario termine di prescrizione decennale (richiamate Cass. Sez. 5 n. 21734 del 2014, Cass. Sez. 5 n. 10690 del 2018, Cass. Sez. 5 n. 17841 del 2018).
In linea con le Sezioni Unite n. 13378 del 2016, la Corte ribadisce che la dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso operano su piani diversi e costituiscono opzioni concorrenti e non alternative offerte dall’ordinamento tributario (richiamate Cass. n. 19002 del 2019, Cass. n. 7389 del 2019, Cass. n. 27583 del 2018). Non regge, quindi, la tesi dell’Agenzia secondo cui la condotta della contribuente mirasse a una rimessione in termini per aggirare la decadenza: sia la dichiarazione integrativa sia la successiva istanza risultano proposte entro il termine di quarantotto mesi dai versamenti IRES.
Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso. Le spese di merito sono compensate per la peculiarità delle questioni; quelle di legittimità seguono la soccombenza. La richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. è dichiarata inammissibile, poiché formulata con memoria in prossimità dell’adunanza anziché con il controricorso, e il Collegio non ravvisa i presupposti per procedervi d’ufficio.
Nota della Redazione
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