Accertamento bancario: onere probatorio e valutazione delle dichiarazioni di terzi (Cass. civ. Sez. V n. 19711 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione legale di maggiori ricavi o compensi di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 può essere superata solo da una prova analitica e non generica, con cui il contribuente dimostri che i movimenti sono già inclusi nella base imponibile dichiarata o sono fiscalmente irrilevanti. Anche al contribuente è riconosciuta, in attuazione dei principi del giusto processo, la facoltà di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: esse hanno valore probatorio indiziario e devono essere valutate dal giudice nel contesto delle altre risultanze. Il giudice tributario ha il potere-dovere di accertarne l’attendibilità, confrontando le prove e vagliando la credibilità dei dichiaranti; l’annotazione nel registro Iva non è di per sé irrilevante al fine di vincere la presunzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica condotta nei confronti di un contribuente per gli anni di imposta dal 2006 al 2008, notificava tre atti impositivi. Per il periodo oggetto del giudizio l’Ufficio accertava un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva, muovendo da documentazione fiscale e finanziaria acquisita, in particolare dalla movimentazione bancaria.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Palermo, che dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo. La CTR, in accoglimento dell’appello, riteneva ammissibile il ricorso ma lo rigettava nel merito. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 14 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui la sentenza ha escluso che le dichiarazioni di terzi, prodotte nella forma dell’atto notorio, potessero superare la presunzione in tema di accertamenti bancari. La Corte ritiene il motivo fondato. Ribadisce che anche al contribuente, per i principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost., è riconosciuta la possibilità di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Queste hanno il valore proprio degli elementi indiziari e non possono da sole fondare la decisione, ma vanno valutate nel contesto probatorio; il giudice ha il potere-dovere di verificarne l’attendibilità, confrontando le prove e valutando la credibilità dei dichiaranti secondo criteri soggettivi e oggettivi.
Il secondo motivo riguarda la rilevanza dell’annotazione del prelievo nel registro Iva. La Corte richiama il principio per cui le movimentazioni bancarie possono essere oggetto di accertamento presuntivo di maggiori ricavi ove non risultino dalle scritture contabili, poiché la norma impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti, salvo prova contraria del contribuente. La premessa della ripresa è la mancata annotazione delle movimentazioni tra le registrazioni contabili. La CTR, nel reputare di per sé irrilevante l’annotazione nel registro Iva, non si è attenuta a tali principi: il motivo è fondato.
Il terzo motivo investe la valutazione della prova liberatoria. La Corte ricorda che la presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, in forza della Corte cost. n. 228 del 2014, opera per i prelevamenti soltanto verso i titolari di reddito di impresa e per i versamenti verso tutti i contribuenti. Il contribuente che voglia superarla deve offrire una prova analitica, indicando provenienza e destinazione dei singoli movimenti ovvero dimostrandone la non rilevanza fiscale. Il giudice di merito, a fronte di tale onere, ha l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove per ciascuna operazione e di darne conto espressamente. La CTR non ha svolto l’analisi puntuale della documentazione, limitandosi a generiche considerazioni: il motivo è fondato.
Il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. La sentenza impugnata è stata pubblicata nel 2017 e trova applicazione la formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, con conseguente inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 quanto ai requisiti di specificità del motivo.
La Corte accoglie pertanto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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