Motivazione solo richiamata dal primo grado è apparente (Cass. civ. Sez. V n. 19944 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione apparente, e non da mera insufficienza o contraddittorietà, la sentenza d’appello che si limiti a richiamare la decisione di primo grado e ad aderirvi acriticamente, senza riprodurne i contenuti né esprimerne autonoma valutazione. In caso di motivazione per relationem, la sentenza è nulla quando non sia autosufficiente e non renda percepibile il fondamento della decisione, restando all’interprete il compito di integrarla. A tal fine la sentenza d’appello deve confrontarsi con i motivi di gravame, anche quando questi investano l’applicabilità ratione temporis della disciplina invocata o la rilevanza degli inadempimenti successivi del contribuente.
Il Fatto
Una società ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione di due dichiarazioni fiscali, dopo la decadenza dal beneficio della rateazione per il tardivo versamento della prima rata e l’omesso pagamento delle successive. La commissione provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, escludendo le sanzioni sul rilievo che il ritardo non fosse imputabile alla contribuente.
L’appello dell’Ufficio è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati su nullità per motivazione apparente, violazione della disciplina sulla rateazione e omessa pronuncia. Nelle more è intervenuto il fallimento della società, con notifica alla curatela, rimasta priva di difese.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento inaugurato con la sentenza n. 8053 del 2014: in cassazione è deducibile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché emerga dal testo della decisione impugnata.
Rientra in tale novero la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili le mere censure di contraddittorietà o insufficienza.
Sul punto la Corte cita la giurisprudenza successiva, tra cui Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la sentenza motivata per relationem è nulla quando opera un mero richiamo ad altri atti, occorrendo che sia autosufficiente e riproduca i contenuti mutuati, rendendoli oggetto di autonoma valutazione (così Cass. n. 5209/2018 e, successivamente, Cass. n. 9830/2024).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza d’appello si è limitata ad affermare che non sarebbe stata «operata» la violazione dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, dell’art. 10 della l. n. 212/2000 e dell’onere della prova. Una tale argomentazione non palesa il percorso logico seguito e si risolve in mera adesione alla decisione dei primi giudici, senza alcun vaglio critico.
Con riguardo al secondo motivo, la medesima argomentazione recepisce acriticamente il richiamo all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 159/2015, che amplia l’area di non decadenza mediante la fattispecie del lieve inadempimento. Resta però non percepibile il fondamento della decisione sull’applicabilità ratione temporis, che l’art. 15, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2015 àncora alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, aspetto oggetto di specifico gravame.
Quanto alla terza censura, la sentenza trascura di confrontarsi con il motivo d’appello sulla rilevanza dei successivi inadempimenti del contribuente. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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