Detrazione IVA non esercitata nei termini: decadenza anche in caso di accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 13208 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e si configura come diritto potestativo, il cui esercizio deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, rappresentato dalla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto. Il mancato rispetto degli obblighi formali non incide sulla nascita del diritto, ma la violazione degli obblighi di contabilità e dichiarazione può incidere sul suo esercizio quando il titolare non ne faccia uso nel termine previsto. Tale regola opera anche in caso di accertamento con metodo induttivo, né il credito IVA può restare sospeso ed essere compensato senza rispettare le scansioni temporali e gli adempimenti stabiliti dalla legge.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva determinato, con metodo induttivo per l’anno 2012, un maggior reddito d’impresa e operazioni imponibili IVA, a seguito della constatazione che la società, ancora in bonis, aveva compensato un credito IVA inesistente. Non avendo la contribuente presentato risposta all’invito dell’Ufficio, l’accertamento era stato emesso senza tenere conto dell’IVA assolta sugli acquisti e, quindi, della sua detraibilità. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettavano le doglianze, sicché la curatela proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con il quale la curatela lamentava che l’Amministrazione, nell’accertamento induttivo, non avesse operato alcuna detrazione per l’IVA assolta sugli acquisti. I giudici di legittimità hanno chiarito che la questione non riguarda i presupposti sostanziali della detrazione, ma il mancato esercizio del diritto nei termini. L’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che la detrazione sia esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui un termine di decadenza biennale non rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione. Ha inoltre precisato che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo la nascita del diritto, incide sul suo esercizio quando il titolare non ne faccia uso entro il termine: nel caso di specie non risultava che la società avesse esercitato la detrazione nei termini, con conseguente decadenza.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha rammentato che, nella disciplina anteriore all’art. 6-bis l. n. 212/2000, l’obbligo del contraddittorio preventivo aveva valenza generalizzata per i tributi armonizzati, ma non doveva necessariamente rispettare forme particolari. Nel caso di specie, la società aveva ricevuto la notifica del PVC e l’invito a produrre documentazione, e la contribuente, essendo a conoscenza che il PVC riguardava l’IVA per il 2012, ben avrebbe potuto depositare la documentazione ritenuta rilevante, non potendo poi dolersi delle conseguenze della propria inerzia.
Quanto al quinto motivo, relativo alla motivazione per relationem dell’avviso con rinvio al PVC notificato solo alla società in bonis, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui l’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa, ex art. 88, comma 1, l.f., oggi art. 197 Codice della crisi d’impresa, fa presumere che il verbale sia pervenuto nella disponibilità del curatore, con presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria non fornita nel giudizio. Il ricorso è stato rigettato con condanna della curatela al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.