Ricognizione di debito futuro: onere del quantum a carico del creditore (Cass. civ. Sez. III n. 3477 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di astrazione processuale della causa debendi, la dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, indeterminato nel quantum, se può dispensare dall’onere di provare il rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., non dispensa affatto dall’onere di provare l’ammontare della somma in concreto pretesa come determinata in tempo successivo. Il relativo onere resta pertanto a carico del creditore che fa valere in giudizio la dichiarazione di impegno. L’astrazione processuale, costituendo eccezione al sistema che non ammette negozi privi di causa, è ammissibile solo nei casi previsti dal legislatore e va interpretata restrittivamente. Il motivo di ricorso che non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, risolvendosi nella proposizione di un non motivo ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Con una dichiarazione di impegno dell’8 giugno 2009 due persone fisiche conferivano a una società fiduciaria e a un’altra società l’incarico di costituire un nuovo soggetto societario, riconoscendosi debitori delle somme che le società avrebbero sborsato per l’iniziativa. La fiduciaria azionava quella dichiarazione, allegando otto assegni bancari a prova del quantum erogato, e otteneva dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo per oltre ottantasettemila euro.
Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando la fondatezza della pretesa. Il giudice di primo grado revocava il decreto, ritenendo non provato il credito. La Corte d’appello di Venezia confermava la decisione. La fiduciaria ricorreva in cassazione; gli originari ingiunti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, congiuntamente, il terzo e il quarto motivo, per priorità logica. La semplice promessa di pagamento e il semplice riconoscimento di debito sono dichiarazioni unilaterali astratte, dalle quali non emerge la causa in forza della quale si promette o ci si riconosce debitori. Da qui il valore limitato indicato dall’art. 1988 cod. civ.: la dispensa dall’onere di provare il rapporto fondamentale, con inversione dell’onere della prova e presunzione dell’esistenza del rapporto fino a prova contraria.
La Corte precisa però che l’astrazione processuale dalla causa rappresenta un’eccezione nel sistema, poiché l’ordinamento non ammette atti negoziali privi di causa. Essa è quindi ammissibile solo nei casi previsti dal legislatore e va interpretata restrittivamente. Nel caso concreto, la dichiarazione dell’8 giugno 2009 conteneva un semplice impegno futuro a pagare somme non meglio precisate, eventualmente versate per la costituzione della società: non è dunque inquadrabile nell’operatività dell’art. 1988 cod. civ.
Gli assegni allegati, rilasciati in epoca anteriore al conferimento dell’incarico e alla costituzione della società, non valgono a rendere determinabile l’importo dell’asserito debito. La dichiarazione non è idonea a costituire una valida inversione dell’onere della prova, quanto meno in ordine all’entità effettiva del credito, con la conseguenza che tale onere è rimasto a carico dell’opposto ingiungente, che non lo ha assolto. La Corte enuncia il principio di diritto sopra riportato in massima.
Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, perché non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ravvisabile non nell’identità del soggetto erogante, ma nell’impossibilità di determinare l’importo del credito futuro. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 359 del 2005 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017: il motivo che non considera le ragioni che sorreggono la decisione è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. A ciò si aggiungono ulteriori cause di inammissibilità, legate alla mancata precisazione del fatto discusso e alla prospettazione di una mera erronea valutazione probatoria.
Il ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Ne consegue la condanna della ricorrente alle spese e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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