Accertamento di conformità edilizia, legittimato anche il responsabile dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 116 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile dell’abuso edilizio è autonomamente legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a prescindere dalla titolarità di un diritto di proprietà esclusiva sull’immobile. La legittimazione spetta, oltre che all’attuale proprietario, anche a chi ha posto in essere l’abuso, e la relativa qualità può essere desunta dagli atti del procedimento. È irrilevante il titolo di proprietà esclusiva quando l’istanza sia riferibile al responsabile dell’abuso, non essendo configurabile in tal caso alcun difetto di legittimazione. Il Comune non può respingere la domanda per la sola assenza di un titolo dominicale esclusivo, una volta che sia stato posto in condizione di conoscere la qualità di responsabile dell’abuso.

Il Fatto

Alcuni comproprietari di un fabbricato rurale presentavano, nel marzo 2013, istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune respingeva la domanda con un provvedimento del marzo 2018, motivando che, trattandosi di comproprietari in disaccordo, in assenza di un titolo di proprietà esclusiva non si potesse rilasciare la concessione in sanatoria.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 3588/2023, respingeva il ricorso, ritenendo non provata la titolarità esclusiva del bene e necessaria la verifica di eventuali contestazioni del terzo comproprietario rimasto estraneo al procedimento. I ricorrenti proponevano appello, deducendo la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che consente anche al responsabile dell’abuso di presentare la domanda.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, rilevando che gli appellanti hanno dedotto censure specifiche ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.

Nel merito, la censura di violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è accolta. La norma, anche nella versione applicabile ratione temporis, attribuisce espressamente al responsabile dell’abuso, oltre che all’attuale proprietario, la legittimazione a presentare l’istanza di accertamento di conformità.

La Corte esamina la vicenda procedimentale. È vero che nell’istanza iniziale del marzo 2013 i ricorrenti avevano fatto riferimento solo alla qualità di comproprietari. Tuttavia, nella successiva nota procedimentale trasmessa al Comune, gli istanti avevano chiaramente indicato la propria qualità di responsabili dell’abuso edilizio.

Da ciò discende che il Comune era stato posto nella condizione di sapere che gli istanti avevano agito anche in tale qualità. Ne consegue l’irrilevanza del titolo di proprietà esclusiva, poiché il responsabile dell’abuso dispone di autonoma legittimazione, a prescindere dal titolo dominicale.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con annullamento del provvedimento comunale di diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico del Comune e dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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