Cessata materia del contendere in caso di pagamento del TFS con sei scatti stipendiali (TAR Puglia n. 588 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa dalla parte ricorrente a seguito dell’avvenuto pagamento del beneficio richiesto, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. In tal caso, il giudice adito, pur in assenza di una formale domanda di definizione in rito, deve prendere atto dell’intervenuta satisfazione della pretesa sostanziale e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato, in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal silenzio serbato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sull’istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio presentata da un dipendente pubblico, volta ad ottenere l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. Il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, aveva proposto ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del proprio diritto al beneficio e la condanna dell’INPS alla corresponsione delle somme dovute.
Il giudizio, inizialmente trattato con il rito del silenzio, era stato convertito al rito ordinario e fissato per la discussione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 12 marzo 2026, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dalla predetta istanza emergeva che l’INPS aveva già provveduto al pagamento del beneficio oggetto del giudizio, come attestato dalla ricevuta di accredito del bonifico eseguito in favore del ricorrente.
Il Collegio, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio, ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., e ha ritenuto che il tempestivo pagamento, avvenuto già in data 3 novembre 2025, ossia prima della camera di consiglio del 5 novembre 2025, avesse determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La pronuncia di improcedibilità è stata quindi adottata in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’avvenuto riconoscimento e alla liquidazione degli emolumenti dovuti.
In relazione alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, attesa la condotta collaborativa dell’amministrazione che aveva provveduto tempestivamente al pagamento, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente. La decisione assume rilievo in quanto, pur in assenza di una formale domanda di definizione in rito, il giudice ha inteso conformarsi alla dichiarazione della parte, dando atto dell’avvenuta satisfazione della pretesa sostanziale e definendo il giudizio con una pronuncia di rito.
Nota della Redazione
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