Ottemperanza al giudicato sanitario con commissario ad acta per la presa in (TAR Calabria n. 410 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 ss. cod. proc. amm. è esperibile quando il titolo giudiziale è definitivo e l’amministrazione, benché regolarmente evocata, non provveda nel termine. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza all’obbligo di presa in carico del minore per il trattamento sanitario e al pagamento delle somme dovute, ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. All’inutile scadenza del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le fasi di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, hanno agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 728/24 del 06.12.2024. Quel provvedimento aveva condannato la struttura sanitaria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione di otto ore settimanali di trattamento con metodologia ABA fino ai quattordici anni, nonché al pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dei genitori.
Il duplicato informatico della sentenza, passato in giudicato, è stato notificato alla struttura in data 11.12.2024 ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., con conseguente decorso del termine dei centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La domanda di ottemperanza è stata notificata il 26.10.2025 e depositata il 9.11.2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo e non risultando intervenuta alcuna attività esecutiva. La struttura sanitaria, regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Il dato decisivo è l’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione alla richiesta di documentati chiarimenti in ordine alle attività esecutive eventualmente già intraprese, disposta con ordinanza collegiale n. 109/2026. Tale silenzio impedisce di desumere che l’ente abbia dato esecuzione al titolo, sicché l’obbligo di piena ed integrale esecuzione deve essere dichiarato.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, mediante la definitiva presa in carico del minore e il pagamento delle somme indicate nel giudicato.
Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Dirigente Generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega. Il Commissario dovrà curare anche l’allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, con esplicita precisazione che l’esaurimento dei fondi non costituisce legittimo impedimento. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione intimata.
Il Tribunale dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per la Calabria, e l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Nota della Redazione
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