Ottemperanza: necessaria copia integrale della sentenza e sanatoria della irregolarità documentale (TAR Lombardia n. 3788 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorso per ottemperanza deve essere depositato unitamente alla copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Il deposito del solo dispositivo, in luogo del testo integrale della sentenza, costituisce una irregolarità sanabile, che il giudice amministrativo può colmare assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione della documentazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato può essere valutata ai fini della inammissibilità o della irricevibilità del ricorso, purché ne sia dato espresso avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 04/07/2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, la parte interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha contestato la ritualità della documentazione prodotta a supporto della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 114, comma 2, c.p.a. impone alla parte ricorrente di depositare, unitamente al ricorso per ottemperanza, la copia autentica del provvedimento di cui chiede l’esecuzione, corredata dall’eventuale prova del passaggio in giudicato. Tale adempimento è funzionale a consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per l’azione e di delimitare l’oggetto del giudizio di ottemperanza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha depositato esclusivamente il dispositivo della sentenza, omettendo di produrre il testo integrale della decisione. Il Tribunale ha qualificato tale omissione come una irregolarità documentale, non già come una causa di improcedibilità immediata del ricorso, in quanto la documentazione mancante può essere successivamente acquisita.
Pertanto, il giudice ha esercitato il potere di sanatoria riconosciutogli dalla giurisprudenza, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza a cura della Segreteria, per depositare la copia asseverata del testo integrale della sentenza. L’ordinanza ha inoltre richiamato, a sostegno della possibilità di valutare l’inerzia della parte ai fini della inammissibilità o irricevibilità del ricorso, il disposto dell’art. 73 c.p.a., che impone di dare avviso alle parti delle conseguenze derivanti dalla mancata regolarizzazione.
Il Collegio ha infine rinviato il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio del 21 settembre 2026, riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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