Accertamento induttivo e gestione antieconomica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20273 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione finanziaria, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva il reddito, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Incombe sul contribuente l’onere della prova contraria, dovendo dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Il giudice di merito che non applichi tale principio incorre in violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione, con due motivi, la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’impugnazione di un avviso di accertamento e ha rigettato per il resto l’appello dell’ufficio. Il contribuente è rimasto intimato. La decisione di secondo grado aveva ritenuto non compiutamente provata l’antieconomicità della gestione d’impresa e aveva escluso che l’accertamento potesse fondarsi sul solo scostamento dagli studi di settore.
La controversia giunge davanti alla Corte perché l’ufficio censura, da un lato, l’omesso esame di una circostanza rilevante e, dall’altro, la violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è fondato e assorbe il primo. La Corte rileva che la Commissione regionale, pur dando atto che l’amministrazione aveva contestato anche l’antieconomicità della condotta del contribuente, ha ritenuto che l’ufficio si fosse limitato a un richiamo generico dei verbali sulla mancata emissione degli scontrini e sull’acquisto di un immobile, senza indicare in concreto se e in quale misura tali elementi avessero inciso sul profilo di antieconomicità.
La Corte dissentisce da questa lettura. L’ufficio aveva dedotto l’inattendibilità della contabilità per la reiterata gestione antieconomica dell’impresa nel corso di diverse annualità, durante le quali erano state accertate la mancata emissione degli scontrini fiscali, il costante aumento delle rimanenze e l’acquisto di un immobile non giustificato dall’esiguità dei ricavi contabilizzati e dichiarati.
Su queste basi la Corte richiama il proprio costante orientamento, espresso in particolare da Cass. n. 35713 del 2022: l’amministrazione può desumere il reddito in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dell’attività.
Il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio. La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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