Ammissibile il ricorso per accertamento della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 152 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. La Corte dei conti ha giurisdizione sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio finalizzato al trattamento pensionistico privilegiato. Sussiste l’interesse ad agire in ragione dello stato di incertezza oggettiva che il giudizio sfavorevole di non dipendenza è destinato a riverberare sulla futura richiesta di pensione. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, quale atto endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Il ricorrente, primo luogotenente dell’Esercito in servizio, aveva chiesto al Ministero della difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, quale presupposto della futura pensione privilegiata. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 2014, aveva negato la dipendenza, in contrasto con le valutazioni della CMO; il Ministero della difesa, con decreto del 2016, aveva recepito tale esito.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di previa domanda amministrativa all’INPS, ritenendo che le istanze fossero rivolte solo all’amministrazione di appartenenza. L’appellante ha censurato la decisione assumendo che la domanda di pensione gli fosse preclusa per difetto dei presupposti sanitari e del nesso eziologico, e che il ricorso mirasse all’accertamento di tale dipendenza in vista del futuro trattamento pensionistico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha richiamato la decisione delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12/2023/QM/PRES, che ha affermato il principio secondo cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato domanda di pensione privilegiata.
Il Collegio ha ritenuto che tale indirizzo si fondi sul presupposto per cui può essere sufficiente un provvedimento dell’amministrazione che riguardi il presupposto del diritto a pensione. Quanto all’interesse ad agire, rileva la necessità di evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione: nell’azione di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, idoneo ad arrecare un pregiudizio concreto e attuale.
La Corte ha quindi affermato la propria giurisdizione in considerazione della finalizzazione del ricorso all’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai soli fini del trattamento pensionistico privilegiato. Non ha condiviso l’argomento difensivo del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo cui la sentenza impugnata era precedente alla pronuncia delle Sezioni Riunite, poiché queste ultime hanno espresso un orientamento giurisprudenziale possibile anche prima della loro decisione.
Ha inoltre precisato che, essendosi il giudice di primo grado pronunciato in via assorbente sull’inammissibilità, sono rimaste impregiudicate tutte le questioni pregiudiziali di rito e del contraddittorio e quelle preliminari di merito, eventualmente sollevate dalle parti.
In conclusione, la Sezione ha accolto l’appello e ha rimesso il giudizio al primo giudice ai sensi dell’art. 199 cod. giust. cont., compresa la decisione sulle spese, dichiarando la contumacia del Ministero della difesa.
Nota della Redazione
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