Compenso al professionista del fallimento liquidato ex tabella C riducibile al 50% (Cass. civ. Sez. I n. 19326 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale fallimentare, pronunciando sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato emesso ai sensi dell’art. 26 l. fall., liquida il compenso dovuto al professionista per l’attività prestata in favore della procedura ha carattere definitivo ed incide su un diritto soggettivo, ed è pertanto impugnabile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il compenso va liquidato osservando le prescrizioni della tariffa professionale, e segnatamente l’art. 28 del D.M. n. 140/2012, che per l’attività di assistenza e rappresentanza tributaria richiama il riquadro 10.2 della tabella C con misura variabile dall’1% al 5% dell’importo delle imposte. Sulla somma così determinata è ammessa la riduzione sino al 50% ai sensi dell’art. 18 del medesimo D.M., ove la prestazione sia eseguibile in modo spedito e non implichi la soluzione di questioni rilevanti.
Il Fatto
Il professionista incaricato della difesa della società fallita nel giudizio tributario di appello impugna davanti alla Cassazione il decreto con cui il tribunale fallimentare, in parziale accoglimento del reclamo, ha liquidato il proprio compenso. Il giudice delegato aveva riconosciuto una somma a saldo dell’attività difensiva, detraendo quanto già corrisposto al professionista dalla società prima della dichiarazione di fallimento.
Il tribunale ha ritenuto che la somma già percepita costituisse il corrispettivo di prestazioni anteriori, anche relative al primo grado, e non potesse essere computata ai fini della liquidazione; ha quindi determinato il compenso applicando la percentuale minima dello 1% del valore della causa, con decurtazione del 50%, in ragione dell’attività di studio e difesa già svolta e retribuita nel giudizio di primo grado. Ha inoltre escluso compensi per l’attività stragiudiziale successiva, essendo la pretesa tributaria venuta meno per autotutela e non risultando stipulati accordi transattivi. Il professionista ricorre con tre motivi; il fallimento resiste e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto le eccezioni preliminari del fallimento. L’art. 111 bis, primo comma, l. fall. prevede che i crediti prededucibili siano accertati con le modalità del capo V, ma introduce espressamente due eccezioni: tra queste, i crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 25, i quali, se contestati, sono accertati con il procedimento dell’art. 26. Nella specie il giudice delegato aveva comunque liquidato il compenso, con provvedimento che il professionista ha correttamente impugnato dinanzi al tribunale.
La Corte conferma poi l’orientamento consolidato secondo cui il decreto che, in sede di reclamo, liquida il compenso per l’attività professionale prestata in favore della procedura ha carattere definitivo e incide su un diritto soggettivo, con conseguente impugnabilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Sul primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che, non essendo intervenuti accordi con la curatela sulla determinazione del corrispettivo, il tribunale era tenuto ad applicare la tariffa professionale. L’art. 28 del D.M. n. 140/2012 richiama, per gli incarichi di predisposizione di ricorsi e appelli davanti alle commissioni tributarie, il riquadro 10.2 della tabella C, che liquida il compenso in misura variabile dall’1% al 5% dell’importo delle imposte. L’art. 18 del medesimo decreto consente la riduzione sino al 50% quando la prestazione possa eseguirsi in modo spedito e non implichi la soluzione di questioni rilevanti. Il tribunale ha preso a base la percentuale minima e ha operato la dimidiazione, dando conto della bassa difficoltà dell’attività di appello, già svolta e in parte retribuita nel primo grado. La Corte reputa la valutazione corretta e irrilevante stabilire se il professionista sia stato o meno “adeguatamente” remunerato per prestazioni di cui non poteva farsi carico il fallimento.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: difettano di specificità, non chiarindo il professionista se abbia chiesto un separato compenso per l’attività successiva alla sentenza di appello né indicandone l’ammontare. La Corte ricorda che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. rileva solo se il giudice ponga a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ricorre solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, non già ove si deduca un mero cattivo esercizio di esso (richiamata Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). Nel caso concreto le allegazioni e le prove sono state valutate; il terzo motivo tende in realtà a una revisione del merito.
Quanto al ricorso incidentale, la prima censura ripropone la questione già dedotta in via pregiudiziale ed è manifestamente infondata; la seconda introduce una questione mista di fatto e di diritto non dedotta in sede di reclamo; la terza mira a un totale riesame dell’accertamento di fatto, sindacabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte rigetta quindi il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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