Torre eolica esclusa dalla rendita catastale, onere probatorio a carico dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 31566 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della rendita catastale di un impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, la torre di sostegno dell’aerogeneratore è esclusa dal carico impositivo. Essa, pur stabilmente infissa al suolo, integra una componente essenziale e attiva della macchina per la produzione di energia elettrica, svolgendo anche la funzione di contrastare la forza del vento sulle pale. La stima diretta deve quindi concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui, cioè suolo, fondazioni, piazzola e cabina. Nel contenzioso sul classamento, l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della maggiore rendita proposta in rettifica del DOCFA grava sull’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
Una società presentava un DOCFA con cui escludeva dal capitale fondiario dell’impianto eolico la sola navicella e il rotore, proponendo una rendita catastale di euro 2.472,00. L’amministrazione finanziaria rettificava il documento elevando la rendita a euro 4.390,00, includendovi la torre. La contribuente impugnava l’avviso, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo la torre dal calcolo. In appello la Commissione regionale ribaltava l’esito, ritenendo la torre inclusa nella valorizzazione della rendita. La società ricorreva per cassazione con sedici motivi; l’amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina catastale degli immobili a destinazione speciale. Per i cespiti censiti nel gruppo D, la rendita si determina ex art. 10 r.d.l. n. 651/1939 con stima diretta, mediante procedimento diretto, fondato sul reddito lordo ritraibile, ovvero indiretto, imperniato sul valore del capitale fondiario: valore di mercato o costo di ricostruzione, con adeguato coefficiente di riduzione.
Sul punto il Collegio richiama la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, elevata a rango normativo dall’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, che fissa i criteri tecnici dell’approccio di costo. Il costo di produzione comprende valore del lotto, costo di realizzazione delle strutture, costo degli impianti fissi, spese tecniche, oneri concessori e finanziari, oltre al normale profitto del promotore.
Quanto agli impianti eolici, la Corte conferma l’orientamento consolidato: la torre eolica, per sua natura, non è suscettibile di autonoma utilizzazione in processi produttivi diversi e costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico rotore-navicella-torre. La legge n. 208/2015 non ha abrogato, nemmeno tacitamente, l’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, limitandosi a ridefinire l’oggetto della stima ed escludendo i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Esclusa la torre, la stima deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui: suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, sui quali si computano spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. La Corte respinge le doglianze su motivazione apparente e contraddittorietà: la motivazione, benché erronea, esiste ed è logica.
Decisivo è il profilo probatorio. Nelle controversie sul classamento l’onere di provare gli elementi giustificativi della pretesa spetta all’amministrazione. Il giudice d’appello ha invece desunto la congruità della stima dalla sola motivazione dell’atto impositivo, senza verificare i valori attribuiti ai singoli corpi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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