Ricorso inammissibile se il vizio motivazionale deduce un giudizio non un fatto (Cass. civ. Sez. V n. 16844 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Non integrano un “fatto” le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, né l’apprezzamento giuridico del giudice di merito, la cui rivalutazione è preclusa alla Corte di legittimità. Il ricorrente che deduca tale vizio deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività. Nell’ipotesi di doppia conforme, il motivo di cui al n. 5 è inammissibile ove il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostri che esse siano tra loro diverse.

Il Fatto

Un contribuente, titolare di ditta individuale, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, per il 2012, costi indebitamente dedotti ai fini Irpef, Irap e Iva, in relazione a fatture afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la legittimità dell’atto impositivo. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto controverso e la contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la fisionomia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalla modifica introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis. Il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo.

Ne discende un preciso onere del ricorrente, da assolvere nel rigoroso rispetto degli art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e Cass. n. 14324 del 2015.

Non costituiscono invece “fatti” le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa. Né, a maggior ragione, l’apprezzamento giuridico del giudice, dissonante rispetto alle prospettazioni della parte, può assurgere a omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto il ricorrente ha dedotto non già un fatto storico, ma profili attinenti all’apprezzamento di merito operato dal giudice di appello circa la natura delle operazioni, la cui rivalutazione è preclusa alla Corte.

La Corte affronta poi il secondo profilo di inammissibilità, di natura processuale. Il motivo di cui al n. 5, nell’ipotesi di doppia conforme prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ. — oggi collocato nell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. — applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, impone al ricorrente di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quelle poste a base della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Adempimento non svolto, emergendo dal ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni.

Da qui la declaratoria di inammissibilità dell’unico motivo e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.800,00 per compensi. La Corte, avendo deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., comminando la sanzione di euro 3.000,00 in favore della controricorrente e quella di euro 1.600,00 in favore della cassa delle ammende. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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