Termine perentorio per cauzione e abuso da duplicazione domande nel concordato (Cass. civ. Sez. I n. 20182 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale ai sensi dell’art. 163, secondo comma, n. 4, l. fall. per il deposito della somma presunta necessaria per l’intera procedura ha carattere perentorio, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato, poiché la prosecuzione della procedura esige la piena disponibilità dell’importo da parte del commissario e tale esigenza è soddisfatta solo dalla preventiva costituzione del fondo nel termine, improrogabile. Il deposito di una nuova domanda di concordato, dopo la rinuncia alla precedente, che prolunghi senza soluzione di continuità l’effetto protettivo dell’art. 168 l. fall. e paralizzi le istanze di fallimento dei creditori, integra abuso dello strumento concordatario e ne determina l’inammissibilità. Nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre impugnazione incidentale per richiamare le eccezioni o difese non esaminate perché assorbite, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione.
Il Fatto
Una società proponeva domanda di concordato preventivo con riserva, poi ammessa dal tribunale con termine per il deposito della proposta definitiva, che interveniva nel 2022. Il commissario giudiziale eccepiva la non tempestività del successivo deposito previsto dall’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., chiedendo la revoca ex art. 173 l. fall. Nelle more, la società rinunciava alla prima domanda e ne presentava una nuova.
Il tribunale dichiarava inammissibile la nuova proposta, qualificandola abusiva e volta ad aggirare la scansione procedimentale, e dichiarava il fallimento. La corte d’appello respingeva il reclamo principale e, in accoglimento del reclamo incidentale del fallimento di altra società, dichiarava l’esistenza di una società di fatto e il fallimento in estensione della società socia illimitatamente responsabile. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e corregge la motivazione del provvedimento impugnato. Sul primo motivo, l’abusività dello strumento concordatario si era concretamente realizzata nell’illegittima duplicazione delle domande, quando era evidente che la prima era destinata all’inammissibilità per il mancato tempestivo deposito della cauzione. La motivazione esiste, pur con richiami alle argomentazioni del tribunale.
Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni concorrenti. Le obiezioni sulla prima domanda sono superate dalla rinuncia formalmente intervenuta, che le rende irrilevanti. Inoltre, le censure sull’abuso integrano questioni di merito, non sindacabili in legittimità, e sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. La Corte ribadisce il principio consolidato sulla perentorietà del termine ex art. 163 l. fall., richiamando Sez. I n. 20667 del 2012, Sez. I n. 8100 del 2016 e Sez. I n. 18704 del 2016.
Quanto al terzo motivo, il reclamo incidentale è in realtà una riproposizione ammissibile di domanda assorbita in primo grado. La Corte richiama Sez. I n. 5689 del 2017, estendendo al reclamo ex art. 18 l. fall. il principio per cui la parte vittoriosa non ha l’onere di impugnare in via incidentale per richiamare difese non accolte perché assorbite. Le censure sulla legittimazione attiva del creditore istante investono l’accertamento incidentale ex art. 6 l. fall., incensurabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo cumula inammissibilmente più mezzi e sollecita un nuovo apprezzamento della quaestio facti sull’insolvenza, estraneo al sindacato di legittimità. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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