Accertamento induttivo da discordanza di magazzino non giustificata (Cass. civ. Sez. V n. 10423 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo, la discordanza tra le giacenze iniziali e le rimanenze di magazzino rilevate in un determinato periodo, non giustificata dalle cessioni documentate mediante fatture, integra gli estremi della grave irregolarità delle scritture contabili ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, legittimando la ricostruzione del reddito. È irrilevante che l’ufficio non estenda l’analisi ai mesi successivi, poiché la differenza non giustificata è già definitiva nel periodo considerato. Né è pertinente il rilievo sulla mancata applicazione della percentuale di ricarico, ove l’amministrazione abbia considerato le giacenze al costo storico, gli acquisti annotati e le vendite dichiarate ai prezzi di cessione.
Il Fatto
A seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate accertava vendite non fatturate relative al periodo gennaio-maggio 2008 da parte del contribuente, titolare d’impresa, mediante il confronto dei dati di magazzino (giacenze iniziali e giacenze presenti al 29 maggio).
La CTP respingeva il ricorso del contribuente. La CTR della Sicilia, adita in appello da entrambe le parti, riformava la sentenza di primo grado e annullava la ripresa. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce la violazione degli artt. 3, d.P.R. n. 441/1997 e 39, d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva accolto l’appello osservando che la ripresa non aveva considerato l’evoluzione del magazzino nei mesi successivi al maggio, pur riferendosi l’avviso all’intero anno d’imposta, e che non era stata considerata la percentuale di ricarico.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 consente l’accertamento induttivo quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari solo se gli errori e le omissioni restano entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate.
Nel caso concreto l’ufficio ha tratto dalla contabilità le giacenze iniziali, ha dedotto quelle presenti a fine maggio e ha verificato una differenza sostanziale non giustificata dalle cessioni documentate da fatture. Da ciò ha desunto che, in quel periodo, non erano state emesse fatture per l’importo ritenuto evaso. L’Agenzia ha inoltre dato atto di avere richiesto giustificazioni e giustificativi contabili, anche in sede di accertamento con adesione.
I dati risultano dunque inattendibili, poiché mancavano annotazioni di cessioni per il periodo contemplato: la merce non era più presente a fine maggio e non esistevano le fatture di vendita a giustificazione degli importi oggetto di presunzione di maggior ricavo. Diviene pertanto irrilevante che l’Agenzia non abbia dato conto dei mesi successivi, essendo la discordanza già definitiva a maggio. Le fatture eventualmente emesse dopo non potevano che riferirsi a future cessioni.
Né è pertinente il rilievo sulla mancata considerazione della percentuale di ricarico: l’Agenzia ha considerato le giacenze iniziali al costo storico, ha aggiunto gli acquisti annotati e ha detratto le vendite dichiarate ai prezzi di cessione, ottenendo un totale di € 746.530,57 a fronte di giacenze a costo storico a fine maggio pari a € 549.801,70, con una differenza di € 196.728,27, da cui venivano detratte perdite di € 74.368,00. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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