Accertamento induttivo tributario: obbligo di considerare i costi presuntivi (Cass. civ. Sez. V n. 27001 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, anche forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva. Il profilo del riconoscimento dei costi di produzione del maggior reddito accertato dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice, laddove emergente dagli atti, perché funzionale alla costituzionalità della tipologia di accertamento. La mancata esplicitazione del riconoscimento, anche solo forfettario, dei costi impone la cassazione con rinvio per l’accertamento sul punto, in applicazione dei principi espressi dalla Corte cost. n. 10 del 2023.
Il Fatto
Una società esercente il commercio di autovetture impugnava l’avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA relativi all’anno di imposta 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava operazioni inesistenti, ricavi non contabilizzati né dichiarati, costi disconosciuti, sottofatturazione di autovetture e indebita applicazione del regime IVA del margine.
La verifica fiscale aveva ricondotto gli acquisti a forniture provenienti da cedenti comunitari attraverso soggetti privi di struttura operativa, qualificati come cartiere. Il ricorso della contribuente veniva rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla C.T.R. Sicilia. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi; l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla presunta violazione del divieto di presunzioni di secondo grado. Il giudice d’appello aveva accertato la costante presenza di saldi negativi nel conto cassa della società per gli anni 2009 e 2010. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la sussistenza di un saldo negativo di cassa fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, poiché implica voci di spesa superiori agli introiti registrati.
Il secondo motivo, sulla natura soggettivamente fittizia delle operazioni con le cartiere, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la censura investe accertamenti di fatto del giudice di merito e si scontra con il doppio conforme. Richiama il principio per cui, nella frode carosello di tipo triangolare, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata, spettando al cessionario la prova contraria della buona fede.
Il terzo motivo è accolto nei limiti indicati. La Corte chiarisce che l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio o deviante di un legittimo strumento giuridico. Tuttavia, con riferimento ai costi di produzione del maggior reddito induttivamente accertato, il Collegio osserva che la sentenza d’appello non esplicita se vi sia stato il riconoscimento, anche solo forfettario, dei costi.
Il profilo, funzionale alla costituzionalità della tipologia di accertamento, va esaminato d’ufficio, tenendo conto dei principi della Corte cost. n. 10 del 2023. Ogni accertamento induttivo deve considerare i costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato. Il quarto motivo segue la reiezione del secondo. Il quinto è infondato: la motivazione sul regime del margine rispetta il minimo costituzionale. Il sesto è infondato: il convincimento può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa. Il settimo è inammissibile per mancata riproposizione in appello del profilo sul cumulo giuridico. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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