Giudicato esterno e accertamento del passivo fallimentare non interferiscono (Cass. civ. Sez. I n. 7772 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella resa in sede di accertamento del passivo fallimentare, quand’anche tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, non sussiste rischio di contrasto di giudicati. Il giudicato esterno formato nel giudizio ordinario non spiega efficacia vincolante nel procedimento concorsuale, in ragione del principio di esclusività che presiede l’accertamento del passivo e della peculiare natura del giudicato endofallimentare, i cui effetti operano soltanto ai fini del concorso. Non è quindi invocabile in sede di legittimità, a sostegno della pretesa creditoria, la sentenza passata in giudicato che abbia escluso la rinuncia a un rimedio contrattuale, dovendo il credito essere accertato, nei suoi limitati effetti, nella sede concorsuale.
Il Fatto
Una società subcommittente propone opposizione allo stato passivo del fallimento della subappaltatrice, lamentando l’esclusione di un credito chirografario composto da penale per ritardi, costi di riaffidamento a terzi, mancata prestazione di garanzia fideiussoria, polizza decennale, spese di perizia e di guardiania.
Il tribunale rigetta l’opposizione: l’atto integrativo stipulato dalle parti, intervenuto ben oltre il termine fissato nel contratto originario, è sintomatico della volontà di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e delle penali, e di proseguire il rapporto senza fissare un nuovo termine. Per le ulteriori voci manca la prova degli esborsi. La società ricorre in cassazione con tre mezzi; il fallimento resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla compatibilità tra penale da ritardo e prosecuzione del rapporto, è dichiarato inammissibile. La Corte non nega il principio invocato — la penale per il semplice ritardo concorre con l’adempimento dell’obbligazione, laddove avvenuto benché tardivo, e l’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra prestazione principale e penale per inadempimento, non quello con la penale per ritardo — ma rileva che il tribunale ha compiuto una diversa ricostruzione del fatto.
L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio è indagine di fatto, censurabile in legittimità solo per mancata osservanza dei criteri legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o per radicale inadeguatezza della motivazione. Il sindacato non può risolversi nella contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella, tra le opzioni possibili, scelta dai giudici di merito. L’atto integrativo ha ridefinito il rapporto, con nuove obbligazioni del subappaltatore, e solo dal loro inadempimento sarebbero potuti derivare danni forfettizzati nella penale. Il secondo mezzo, che reitera le medesime censure, ne segue le sorti.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non trascrive le conclusioni della domanda di ammissione al passivo. La Corte ribadisce che il procedimento di opposizione allo stato passivo non si presta all’introduzione di domande nuove, in ragione della sua natura impugnatoria.
La parte più rilevante riguarda il giudicato esterno invocato in memoria. Chiamata a decidere, la Corte afferma che tra giudicato ordinario e accertamento concorsuale non vi è interferenza: il primo opera ex art. 2909 c.c., il secondo esclusivamente ai fini del concorso. L’accertamento del giudice ordinario che aveva escluso una rinuncia al rimedio contrattuale — compiuto su eccezione di inadempimento, non su domanda riconvenzionale — non può spiegare efficacia di giudicato nel procedimento di accertamento del credito vantato dalla ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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