Spese di lite d’ufficio e motivazione della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 27000 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente, e la decisione è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa la mera insufficienza della motivazione. Nel processo tributario, l’art. 91 cod. proc. civ. attribuisce al giudice il potere-dovere di pronunciare d’ufficio sulle spese, senza necessità di apposita istanza della parte vincitrice, implicita nella proposizione del gravame. La soccombenza va individuata unitariamente ex post, con criterio globale, senza riguardo ai singoli gradi o fasi del giudizio.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di una ditta operante nel settore della confezione di abiti per donna per conto terzi tramite subappalto delle lavorazioni, riceveva un avviso di accertamento per II.DD. e IVA, relativo all’anno d’imposta 2008, emesso a seguito di una verifica fiscale. L’amministrazione finanziaria applicava alle lavorazioni commissionate in subappalto la stessa percentuale di ricarico del 68% fatturata ai clienti diretti, determinando così materia imponibile non dichiarata.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermava integralmente le riprese. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’Agenzia replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il quarto motivo, con cui si deduce l’assoluta apparenza della motivazione: se accolto, comporterebbe la nullità della sentenza e l’assorbimento degli altri motivi. Il motivo è infondato. La motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016.
La riformulazione del vizio motivazionale, ricorda la Corte, va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità, rilevando solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa, esclusa la mera insufficienza (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). Nella specie la CTR ha svolto una disamina ampia e articolata, con riferimenti circostanziati al quadro istruttorio, così rispettando il minimo costituzionale.
Il quinto motivo, sul difetto di specificità dell’appello, è inammissibile e infondato: la critica investe la difesa della controparte, non uno specifico capo della sentenza. La Corte ribadisce, sul punto, che la riproposizione delle ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e le ragioni siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci.
I motivi primo e secondo, trattati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili: entrambi tendono a un nuovo apprezzamento dei fatti già valutati dal giudice di merito, contestando la percentuale di ricarico e la ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. La Corte di cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare il merito della causa.
Il terzo motivo, sulla condanna alle spese del doppio grado in assenza di domanda, è manifestamente infondato. L’art. 91 cod. proc. civ. configura un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese, con potere-dovere di pronuncia d’ufficio, a maggior ragione quando l’istanza sia presente. La soccombenza si valuta unitariamente ex post, senza che rilevi un esito favorevole conseguito in un singolo grado o fase. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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