Prescrizione della manleva assicurativa e diversità dei rapporti processuali (Cass. civ. Sez. III n. 26999 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto di manleva dell’assicurato verso la compagnia va accertata con riguardo a ciascun distinto rapporto processuale che confluisce nella causa, non potendosi proiettare su un credito di natura contrattuale la decorrenza riferita alla domanda extracontrattuale proposta dall’originario attore. La decisione di primo grado che rigetta la domanda di garanzia per inoperatività della polizza non contiene alcuna implicita statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione, che resta assorbita: le compagnie, rimaste vittoriose, non avevano quindi alcun onere di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione dell’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Il controricorso proposto da un procuratore speciale, i cui poteri di rappresentanza non siano verificabili dal giudice di legittimità, è inammissibile.
Il Fatto
Una società appaltatrice, chiamata in causa dal condominio committente per i danni da infiltrazioni ascritti a un difetto di esecuzione dei lavori, chiamava a sua volta in garanzia le proprie compagnie assicuratrici. Riunite le due cause – l’una promossa dall’originaria danneggiata nei confronti del condominio, l’altra dal condominio nei confronti dell’appaltatrice per l’inadempimento del contratto – il Tribunale di Bologna accoglieva le domande risarcitorie e rigettava la manleva per inoperatività delle polizze.
La prima sentenza d’appello, parzialmente riformata, escludeva la copertura assicurativa per i lavori edili. La Cassazione, con ordinanza di rinvio, accoglieva quel motivo e cassava, richiamando il criterio ermeneutico dell’art. 1370 c.c. nel giudizio di rinvio la Corte d’appello, nel frattempo investita della sola domanda di manleva, la rigettava per prescrizione, ritenendo decisiva la diffida ricevuta nel 2001 dall’originaria danneggiata. Da qui il nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra giudizio di rinvio e contumacia. Il giudice del rinvio, per le questioni rimaste impregiudicate, deve esaminare ex novo il fatto e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate, senza che la contumacia di una parte valga rinuncia alle difese già esplicate. Non è quindi vero che la Corte territoriale abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di prescrizione già sollevata dalla compagnia.
Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale aveva rigettato la manleva per inoperatività della polizza, non per mancanza dei fatti costitutivi: l’eccezione di prescrizione è questione preliminare di merito e presuppone l’accertamento del diritto. Salvo il criterio della ragione più liquida, l’ordine di trattazione dettato dall’art. 276 c.p.c. impone di esaminare prima l’esistenza del credito. L’eccezione resta quindi assorbita, con la conseguenza che nessun giudicato interno si era formato e che era sufficiente la sua mera riproposizione in appello.
Il terzo motivo è inammissibile. Il dedotto travisamento della prova attiene al contenuto oggettivo del documento e va fatto valere per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., quando il fatto probatorio non fu punto controverso: nella specie difettava la specifica discussione richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il quinto motivo è invece accolto. La prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dalle polizze, ancorata alla diffida del 2001, riguarda la sola domanda dell’originaria danneggiata, fondata su responsabilità extracontrattuale. Diverso è il credito del condominio, che trova causa nel contratto di appalto. Ha errato, dunque, la Corte d’appello nel ritenerlo parimenti prescritto, restando da verificare se, rispetto a quel secondo rapporto, la richiesta di manleva sia tempestiva.
È inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della compagnia, per non essere il giudice di legittimità posto in condizione di verificare i poteri di rappresentanza del procuratore speciale. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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