Esenzione IMU dei Consorzi ASI e nozione di compiti istituzionali (Cass. civ. Sez. V n. 22513 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 — riprodotta dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 — e la norma interpretativa di cui all’art. 31, comma 18, legge n. 289/2002 non si estendono ai consorzi che svolgano attività economica. Il concetto di compiti istituzionali coincide con le funzioni pubbliche dell’ente locale e non con quello di interesse o servizio pubblico, sicché l’immobile concesso a terzi verso corrispettivo è imponibile. Grava sul consorzio l’onere di dimostrare la destinazione esclusiva a fini istituzionali. Ai fini impositivi, inoltre, il possesso rilevante è solo quello che integra un diritto reale di godimento: non è soggetto passivo il promissario acquirente, mero detentore qualificato.

Il Fatto

Un consorzio per l’area di sviluppo industriale impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso da un comune. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la commissione tributaria regionale respingeva l’appello. Il consorzio proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il comune resisteva con controricorso.

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; il secondo contestava l’interpretazione delle norme sull’esenzione; il terzo censurava l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e, sul primo motivo, esclude il vizio di motivazione. La sentenza di appello contiene un rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado e la combinazione delle due decisioni supera il minimo costituzionale: la motivazione non è quindi apparente. In tema di ricorso per cassazione, del resto, quando il difetto dedotto investe un’astratta questione di diritto e non un punto di fatto, il giudice di legittimità valuta la conformità alla legge della soluzione adottata, con la conseguenza che l’eventuale mancanza di motivazione resta irrilevante ove il giudice del merito sia pervenuto a un’esatta soluzione giuridica.

Nel merito dell’esenzione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 14293 del 2010 e Cass. n. 12797 del 2016 e ricorda i due requisiti richiesti per sottrarre i consorzi all’imposta: la destinazione degli immobili esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali e l’esenzione individuale degli enti consorziati. La Corte chiarisce che le finalità istituzionali, proprie dell’ente locale, non coincidono con l’interesse pubblico, che può essere perseguito anche da soggetti privati. L’esenzione spetta solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato a tali compiti e non quando il bene sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone o corrispettivo. Nella specie rileva l’attività economica dell’ente, dalla quale conseguono corrispettivi in forza della legge regione Campania n. 19/2013, con la conseguente insussistenza dei presupposti del beneficio.

Sul terzo motivo la Corte ribadisce che la nozione di possesso rilevante ai fini impositivi non si identifica con la mera disponibilità del bene, ma con una situazione giuridica di carattere reale: possessore è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento. Non è pertanto soggetto passivo il promissario acquirente, ancorché legato da contratto preliminare a effetti anticipati. La censura risulta inammissibile nella parte in cui muove da un titolo di assegnazione diverso da quello accertato dal giudice del merito, e infondata nel resto, non emergendo alcun contrasto con l’art. 53 Cost.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del consorzio ricorrente alle spese giudiziali e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

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