Accertamento induttivo e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 3748 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, l’atto di rettifica, qualora l’Ufficio abbia sufficientemente motivato specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori. Grava pertanto sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, non essendo sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, rilevata la gestione antieconomica di una società di costruzioni relativamente all’anno d’imposta 2008, verificava i movimenti bancari degli acquirenti di appartamenti, riconducendo a pagamenti in nero alcuni consistenti prelevamenti in contanti. Sulla base di tali elementi, l’Ufficio notificava due distinti avvisi di accertamento per maggiore IRES, IVA e IRAP, nonché per la maggiore IRES derivante dalla perdita d’esercizio portata in detrazione nell’anno successivo.
I ricorsi della società venivano rigettati dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale della Toscana, invece, riformava integralmente le decisioni e annullava gli avvisi, ritenendo che l’atto impositivo non fosse fondato su elementi gravi, precisi e concordanti e qualificando i rilievi come mere supposizioni dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., lamentando l’error in iudicando del giudice d’appello che aveva richiesto all’Ufficio elementi ulteriori rispetto all’antieconomicità della gestione e ai prelevamenti ingiustificati.
La Suprema Corte richiama il principio consolidato per cui, in materia di accertamento induttivo, l’atto di rettifica sufficientemente motivato è assistito da presunzione di legittimità, con la conseguenza che l’Amministrazione non deve provare altro se non quanto emerge dal procedimento deduttivo, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni. Il giudice di merito è pertanto tenuto a esaminare le prove contrarie offerte dalla società, consistenti, ad esempio, nella ragionevolezza dell’operazione e nella presunzione di possesso di disponibilità finanziarie regolarmente assoggettate a imposizione.
Tuttavia, la censura viene dichiarata inammissibile in quanto inconferente rispetto al decisum. La Corte rileva che la ricorrente non si confronta con l’ulteriore accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello, non contrastato con il ricorso, il quale aveva ritenuto che la società avesse fornito una serie di elementi probatori idonei a dimostrare la regolarità delle operazioni e a vincere la presunzione posta a base dell’atto impositivo, risultando così giustificata l’antieconomicità della gestione.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata e senza condanna al contributo unificato, non trovando applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Nota della Redazione
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