Ampliamento della domanda risarcitoria oltre i limiti dell’atto di citazione: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 3 n. 3742 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello non definitiva o parziale, idonea a definire i rapporti processuali tra alcune delle parti, ove non impugnata o non fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, diviene irretrattabile e vincola il giudice del prosieguo, determinando un giudicato interno rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Le spese del grado di appello relative alla parte evocata in giudizio per il gravame sono poste a carico dell’appellante, secondo il principio di causalità, anche in relazione a una sentenza parziale. In materia di domanda risarcitoria, l’oggetto della controversia non può essere ampliato oltre i limiti dell’atto di citazione mediante la memoria di cui al terzo termine ex art. 183 cod. proc. civ., essendo tale atto tardivo per la precisazione della domanda. La sentenza che individui l’oggetto della domanda in esito a tali memorie, con motivazione assertiva e non esaustiva, è cassata con rinvio, restando assorbiti i motivi concernenti la nullità della c.t.u., la quantificazione del danno e la regolazione delle spese.
Il Fatto
Un proprietario di un immobile sito in Tremestieri Etneo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il Condominio generale e il Condominio parziale delle Palazzine C e D, chiedendo la condanna all’esecuzione delle opere necessarie per eliminare le cause dei danni patiti dall’immobile fin dal 2008 e il risarcimento di tutti i danni, nonché la declaratoria di non debenza degli oneri condominiali per il periodo di inagibilità. I Condomìni convenuti chiamavano in causa la curatela del fallimento della società venditrice, quale successore nella proprietà del bene cui ascrivevano le infiltrazioni; intervenivano spontaneamente due condòmini del Condominio generale. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva, dichiarava l’improcedibilità del gravame nei confronti della Curatela, e con successiva sentenza definitiva accoglieva la domanda risarcitoria, condannando i Condomìni in solido al pagamento di somme e all’esecuzione di opere, e accogliendo la domanda di manleva verso la Curatela. Avverso tali sentenze proponevano ricorso per cassazione il soccombente e i condòmini intervenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, ha in primo luogo esaminato il ricorso avverso la sentenza non definitiva, rigettandolo. Ha affermato che, per regola generale, la parte originaria soccombente sopporta le spese del chiamato in causa, tranne il caso di chiamata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, ipotesi non ricorrente nella specie. Ha inoltre precisato che le spese vanno regolate al momento della sentenza parziale, secondo il principio di causalità, essendo l’appellante stesso ad aver evocato in giudizio la Curatela.
Quanto al ricorso principale avverso la sentenza definitiva, la Corte ha rigettato i primi quattro motivi, escludendo che dalla sentenza non definitiva derivi un giudicato sulla non scindibilità delle cause; ha dichiarato inammissibile il quinto, per eterogeneità delle censure. Ha invece accolto il sesto motivo, ravvisando la fondatezza della doglianza circa l’avvenuto ampliamento dell’oggetto della domanda risarcitoria oltre i limiti dell’atto di citazione. La Corte territoriale aveva, con motivazione assertiva e non esaustiva, individuato l’oggetto della domanda in esito alle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., richiamate in modo generico, mentre i ricorrenti documentavano che l’ampliamento era avvenuto con la memoria di cui al terzo termine, ovvero tardivamente.
L’accoglimento del sesto motivo ha comportato l’assorbimento dei motivi dal settimo al diciassettesimo, concernenti la nullità della c.t.u., la quantificazione del danno e le spese. La Corte ha altresì accolto i primi sei motivi del ricorso incidentale della Curatela, rilevando la fondatezza delle doglianze circa la violazione del giudicato interno derivante dalla sentenza non definitiva, che aveva già statuito sull’improcedibilità delle domande contro la Curatela. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del soccombente avverso il ricorso principale, per tardività del deposito oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 cod. proc. civ., e assorbito quello avverso il ricorso incidentale della Curatela.
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Nota della Redazione
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