Nota di mera costituzione in appello non integra riproposizione delle difese (Cass. civ. Sez. V n. 3931 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, postula una specifica ed espressa riformulazione, non ravvisabile nel generico richiamo agli atti della precedente fase. L’atto di mera costituzione del contribuente, finalizzato all’accesso al fascicolo con riserva di integrare le difese, non integra gli elementi costitutivi di tale riproposizione e determina la formazione del giudicato interno sulla questione. Nel processo tributario, la trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020 è equivalente all’udienza pubblica, ove nessuna parte abbia insistito per la discussione. È inammissibile la censura formulata con struttura c.d. mista, che sovrapponga violazione di legge e vizio motivazionale.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica notificava a una contribuente un’ingiunzione di pagamento per contributi irrigui relativi all’annualità 2014, riferiti a un fondo in agro di Spinazzola. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello del consorzio, rilevando che l’onere di provare l’insussistenza del beneficio grava sul contribuente, il quale aveva prodotto una perizia priva di elementi concreti.

Nel giudizio di appello la contribuente aveva depositato una nota di mera costituzione per accedere al fascicolo, riservandosi di articolare in seguito le proprie difese, ma non provvedeva poi a depositare ulteriori atti. Proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi: nullità del procedimento di appello per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione, e violazione dell’art. 17-bis, comma 8, d.lgs. n. 546/92 per mancato esame dell’eccezione sulle prerogative dell’ente impositore durante il termine di mediazione. Il consorzio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La ricorrente è carente di interesse, perché l’istanza di trattazione in pubblica udienza era stata formulata dal consorzio, unico legittimato a dolersi della scelta della trattazione scritta. Nel merito, la normativa emergenziale consente di sostituire l’udienza con il collegamento da remoto o, in alternativa, con la decisione allo stato degli atti, salvo che una parte insista per la discussione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 950/2024, Cass. n. 20420/2024 e Cass. n. 6033/2023.

L’art. 27 d.l. n. 137/2020 prevedeva che, in alternativa alla discussione da remoto, le controversie fissate in udienza pubblica passassero in decisione sulla base degli atti, salvo istanza di una parte, con notifica alle altre e deposito almeno due giorni liberi prima. Ove non fosse possibile il collegamento da remoto, si procedeva con trattazione scritta e fissazione di termini per memorie. La decisione della commissione regionale rispetta questa cornice, non emergendo la presentazione dell’istanza del consorzio per insistere sulla trattazione orale; i giudici hanno quindi correttamente proceduto alla trattazione scritta per l’udienza del 16 giugno 2021.

Il secondo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. La Corte ricorda che la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza. Tuttavia, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, lo scrutinio delle questioni non accolte in primo grado richiede una specifica riproposizione, non ravvisabile nel generico richiamo al contenuto di atti della fase precedente. Richiama Cass. n. 1030 del 10/01/2024, Cass. n. 6302 del 25/02/2022, Cass. n. 12191 del 18/05/2018 e Sez. Un. n. 7940 del 2019.

La nota di mera costituzione finalizzata all’accesso al fascicolo, con riserva di integrare le difese, non integra gli elementi costitutivi della riproposizione: si forma quindi il giudicato interno. La censura è inoltre inammissibile perché formulata con struttura c.d. mista, sovrapponendo i profili di cui all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., soluzione che attribuirebbe al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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