Accertamento induttivo puro e onere della prova contraria sui costi (Cass. civ. Sez. V n. 7713 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici e dunque non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è pienamente legittimo, fermo restando il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria. I costi ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall’Ufficio devono essere provati documentalmente dal contribuente, che non può limitarsi a dedurne la sussistenza. In tema di sanzioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, che risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato se non dimostra di aver vigilato sull’adempimento e l’eventuale comportamento fraudolento del medesimo.

Il Fatto

Un professionista, esercente l’attività di avvocato, riceveva un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno 2005, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, redditi non dichiarati. L’accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che evidenziava l’omessa dichiarazione dei redditi e la ricostruzione induttiva del reddito attraverso i compensi desunti dai modelli 770 presentati dai clienti, tenuti a operare la ritenuta d’acconto.

Il contribuente proponeva ricorso, eccependo l’errata determinazione del reddito per mancata considerazione dei costi necessari e l’inapplicabilità delle sanzioni, essendo la mancata presentazione dipesa dal fatto del commercialista incaricato. I giudici di primo grado accoglievano in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale riformava parzialmente la decisione, riducendo le sanzioni del 50% per la responsabilità del professionista e rigettando la doglianza sui costi ulteriori per difetto di prova. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, vertono sulla medesima questione: la legittimità dell’accertamento induttivo puro e la rilevanza dei costi sostenuti. La Corte rileva anzitutto un’insanabile contraddizione nel ricorso, che a pagina 5 assume la possibilità di avvalersi di presunzioni non gravi, precise e concordanti e a pagina 7 sostiene l’esatto contrario.

La Corte ricorda il consolidato orientamento secondo cui, in ipotesi di omessa dichiarazione, il ricorso all’accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, è pienamente legittimo, fermo il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria. La questione dell’anno d’imposta è precisata: è il 2005, non il 2004 indicato nel ricorso per lapsus calami. Il richiamo agli studi di settore è inconferente, non vertendosi in tale materia.

Quanto ai costi, la Corte osserva che il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale di oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti in sede di accertamento con adesione, né ha indicato la percentuale di incidenza di tali costi ulteriori. Le doglianze sono pertanto infondate.

Il terzo motivo riguarda il mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva del commercialista. La Corte richiama il principio per cui la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, che risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso e il comportamento fraudolento del medesimo. Richiama inoltre l’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale la colpa del contribuente si presume fino alla prova contraria, che va distinta dalla prova della buona fede. La Corte cita il recente arresto delle Sezioni Unite n. 28640 del 2021, che riconosce la causa di non punibilità dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 solo ove il contribuente dimostri di aver fornito la provvista e di aver vigilato sul mandato.

Nella specie il contribuente non ha offerto tale prova, essendosi limitato a proporre denuncia. La Corte rileva che la CTR, riconoscendo una corresponsabilità del 50%, non ha indagato sull’onere di vigilanza, anzi ha affermato la negligenza del contribuente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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