Amministratore di fatto: omesso esame dei fatti storici decisivi (Cass. civ. Sez. V n. 19079 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che, a fronte della contestata qualifica di amministratore di fatto di una società poi fallita, si limiti ad affermare che gli elementi indiziari desunti dal p.v.c. “si arrestano” a un determinato periodo, senza esaminare le ulteriori circostanze di fatto, riferibili anche all’anno oggetto di accertamento, allegate dall’Ufficio e decisive ai fini della decisione. Il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti del citato n. 5, quando il giudice ometta di considerare elementi indiziari decisivi, così invalidando l’efficacia probatoria delle circostanze su cui il convincimento è fondato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società, dichiarata fallita, e a un soggetto qualificato amministratore di fatto, un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva, fondato su una ricostruzione induttiva e su un p.v.c. che delineava una articolata frode realizzata tramite holding estere riconducibili ai familiari del contribuente.
Il contribuente impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva, essendo intervenuta la rinuncia all’impugnazione del curatore fallimentare. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame, rilevando che gli elementi indiziari considerati dall’Ufficio si arrestavano all’anno precedente a quello accertato. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi che avrebbero formato oggetto di discussione tra le parti. La Corte richiama la regola secondo cui il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, concerne un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.
Nel rigoroso rispetto degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulti esistente, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).
La Corte precisa che il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti del n. 5, segnatamente per mancato esame di fatti storici veicolati da elementi indiziari non considerati, benché decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze su cui il convincimento si fonda (Sez. V n. 10253 del 2021).
Nel caso concreto la CGT, a fronte della contestata responsabilità del contribuente quale amministratore di fatto, si è limitata ad affermare che gli elementi indiziari tratti dal p.v.c. si arrestavano all’anno precedente, omettendo di valutare le circostanze addotte dall’Ufficio e riprodotte nel ricorso: le dichiarazioni riferite anche all’anno accertato, il controllo sulle società del gruppo, la sede amministrativa unica, il medesimo personale, il versamento solo nominale del capitale delle newco, l’assenza di autonoma gestione e la gestione diretta di tutte le società. Tali elementi, avendo carattere decisivo, se esaminati avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
Il motivo è pertanto fondato. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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