Fatture soggettivamente inesistenti: doppia conforme e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16591 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura con cui il contribuente, a fronte di un accertamento fondato su fatture relative ad operazioni inesistenti, prospetta una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito è inammissibile in sede di legittimità, poiché involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado e il ricorrente non indichi uno specifico fatto storico decisivo la cui valutazione sia stata omessa, limitandosi a sollecitare una rivisitazione nel merito della vicenda. In tale evenienza, la mancanza di una prova indiziaria dell’inesistenza delle operazioni non configura un vizio di motivazione, ma un dissenso sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2007, con il quale recuperava a tassazione un costo non dedotto in quanto relativo a fatture emesse da una società terza per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Il provvedimento traeva origine da un contratto di sponsorizzazione concluso con la società emittente, priva, secondo l’Ufficio, di dotazioni materiali e della stessa sede, e dalla produzione documentale della società, consistente in fotografie e materiale video-fotografico di trasmissioni televisive, ritenuto però decontestualizzato.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, confermava la sentenza di primo grado con pronuncia del 2016. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando la violazione delle norme in materia di accertamento e di deducibilità dei costi, la nullità della sentenza per vizio di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili. Con le prime due censure, la società non aveva dedotto un’effettiva violazione di legge o un vizio di motivazione, ma aveva sostanzialmente contestato la valutazione in fatto operata dal giudice di merito, proponendo una propria e alternativa lettura del materiale probatorio al fine di dimostrare l’effettività delle operazioni. La Corte ha osservato che simili censure non sono proponibili in sede di legittimità, poiché l’apprezzamento delle risultanze probatorie costituisce un compito istituzionale del giudice di merito.
La Corte ha inoltre dato atto che la Commissione Tributaria Regionale aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando che il contratto di sponsorizzazione non aveva data certa, che il suo contenuto era generico quanto alle modalità di apposizione del logo sociale e alle occasioni di pubblicizzazione, e che la società emittente era priva di oggettive dotazioni materiali. Il giudice di merito aveva anche rilevato che le foto e i video prodotti risultavano decontestualizzati e non collocabili temporalmente, circostanza che inficiava la loro valenza probatoria.
Il terzo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rammentato che, nella specie, si verteva in un’ipotesi di doppia conforme di merito ai sensi dell’art. 348-ter, comma 4, c.p.c., oggi trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.; in tale evenienza, il motivo di ricorso deve indicare specificamente un fatto storico decisivo la cui valutazione sia stata omessa, mentre la società aveva nuovamente proposto una diversa valutazione delle prove, senza individuare alcuna specifica omissione.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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