Accertamento della paternità mediante DNA e irrilevanza della prova della maternità (Cass. civ. Sez. I n. 33766 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti in materia di stato delle persone, la nullità derivante dall’omessa partecipazione del pubblico ministero si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ. e può essere fatta valere soltanto dalla parte pubblica, restando esclusa ogni concorrente legittimazione delle altre parti. La partecipazione del pubblico ministero non deve necessariamente estrinsecarsi in un intervento o nell’assunzione di conclusioni: è sufficiente che abbia avuto notizia della pendenza del giudizio e sia stato posto in condizione di svolgere l’attività ritenuta opportuna, anche nessuna. Nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, la prova del DNA può essere di per sé sola sufficiente ad affermare la paternità, senza necessità di provare la maternità né i rapporti tra il preteso padre e la madre, data l’altissima attendibilità scientifica ormai riconosciuta alle indagini genetiche. Il decesso del presunto padre non è di ostacolo all’esperimento di tale prova, previa esumazione della salma, senza che occorra il consenso dei familiari.
Il Fatto
Il controricorrente ha chiamato in giudizio le odierne ricorrenti, quali eredi del presunto padre, per fare dichiarare la propria paternità. Il Tribunale di Savona ha accertato, a mezzo consulenza tecnica d’ufficio con analisi del DNA tramite esumazione della salma, che il ricorrente è figlio del de cuius. Le sorelle hanno interposto appello e la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame, rilevando che l’accertamento tecnico aveva raggiunto un livello di probabilità prossimo alla certezza e che, in difetto di doglianze specifiche, il relativo capo era passato in giudicato; quanto alla maternità, le contestazioni erano state generiche e l’azione non ne presuppone la certezza, essendo la paternità accertata in via autonoma.
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Il controricorrente si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenza e del procedimento per omessa partecipazione del pubblico ministero nei giudizi di primo e secondo grado, in contrasto con l’art. 70 cod. proc. civ., desumendola dall’assenza di qualsiasi menzione di atti del P.M. nella sentenza, nei verbali e nello storico del fascicolo telematico. Il motivo è inammissibile: nei procedimenti a intervento obbligatorio del pubblico ministero, la nullità per la sua omessa partecipazione si converte in motivo di gravame e può essere fatta valere solo dalla parte pubblica, cui compete anche il corrispondente motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ. (Cass. n. 16361 del 17.07.2014). Le ricorrenti non sono dunque legittimate. La Corte aggiunge che, ai fini della validità delle sentenze in materia di stato delle persone, è sufficiente che il pubblico ministero abbia avuto notizia della pendenza del giudizio e sia stato posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna, potendo tenere anche una condotta silente secondo le sue discrezionali valutazioni (Cass. n. 25722 del 24.10.2008).
Il secondo e il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sotto diversi profili: l’inapplicabilità dell’onere di specifica contestazione ai fatti non conoscibili dal convenuto e l’erronea affermazione del difetto di doglianze specifiche sulla consulenza. Entrambi sono inammissibili perché non si confrontano con la ragione decisoria: Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto non necessaria la prova della maternità, poiché la paternità è stata accertata in via autonoma con il DNA e con grado di certezza scientifica prossimo alla certezza; lo status, inoltre, non è fatto noto solo al suo possessore, essendo controllabile attraverso i registri dello stato civile. Quanto alla consulenza, le contestazioni riguardavano l’ammissibilità e non i risultati; in simili casi non occorre il consenso dei familiari all’esumazione della salma (Cass. n. 12549 del 2012).
Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono che il giudice di appello avrebbe male interpretato l’art. 269, ultimo comma, cod. civ., ritenendo sufficiente la sola allegazione di essere figlio della presunta madre. Il motivo è infondato. L’accertamento della paternità è stato autonomo, basato sul DNA estratto dalla salma e non sui rapporti tra il de cuius e la madre. La Corte richiama il principio secondo cui la prova del DNA può essere di per sé sola sufficiente ad affermare la paternità, potendo il giudice limitarsi a un mero richiamo adesivo al parere del consulente salvo che siano mosse precise censure (Cass. n. 28647 del 24.12.2013). Allo stato delle scoperte scientifiche la prova della paternità non è più affidata alla condotta sessuale della madre, come attestato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 235, primo comma, n. 3, cod. civ. (Corte cost. n. 266 del 2006). La natura probabilistica delle indagini genetiche non ne esclude l’efficacia (Cass. n. 6025 del 25.03.2015; Cass. Sez. I n. 1007 del 2008).
Il quinto motivo contesta la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: tale sanzione, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, è autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi 1 e 2, ed è cumulabile (Cass. n. 29462 del 15.11.2018; Cass. n. 22208 del 04.08.2021; Cass. n. 34429 del 25.12.2024). La Corte d’appello ha individuato la condotta abusiva non nella soccombenza in sé, ma nell’impugnazione fondata su argomenti defatigatori e non pertinenti, già disattesi dal primo giudice. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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