Accertamento per presunzioni semplici e obbligo di motivazione del giudice (Cass. civ. Sez. V n. 17394 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 consentono all’Amministrazione di fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe. Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità dell’atto impositivo, è tenuto a valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio e a dare atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio. Solo dopo aver riconosciuto a tali elementi i caratteri di gravità, precisione e concordanza può esaminare la prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, cod. civ. La motivazione che si arresti ad affermazioni apodittiche, omettendo l’esame e la comparazione del quadro indiziario, è viziata per inadeguatezza logica.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, contro una contribuente rimasta intimata, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello della stessa contribuente. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap e Iva relativi all’anno di imposta 2010.

Secondo il giudice di secondo grado, la contribuente avrebbe dimostrato che le somme incassate nel 2010 non derivavano da attività di lavoro autonomo non dichiarata, come sostenuto dall’Ufficio, ma da un atto di liberalità del genitore. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto che l’Ufficio non fosse stato in grado di confutare la veridicità della donazione, avendo proceduto a una ricostruzione induttiva del reddito senza provare l’incasso di somme per prestazioni professionali non fatturate.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che le ragioni dell’annullamento si risolvessero in proposizioni assertive non idonee a palesare il percorso logico-giuridico seguito. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2729 cod. civ.

I motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati accolti. La Corte ha ricostruito il quadro istruttorio: l’accertamento traeva origine dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, dal quale emergeva che una società aveva dichiarato due operazioni nei confronti della contribuente per complessivi € 102.000,00; la contribuente, pur avendo presentato la dichiarazione del sostituto di imposta con otto lavoratori subordinati e contributi versati, non aveva compilato il quadro RE del modello Unico, omettendo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo.

L’Ufficio aveva inoltre contestato la riconducibilità degli assegni esibiti al genitore e rilevato che la società aveva dichiarato due operazioni e non una sola, di importo pari a € 51.200,00; che gli assegni erano a firma illeggibile; che l’autodichiarazione del genitore era stata prodotta tardivamente in udienza; che il modello 770 non era stato corretto.

Secondo la Corte, i giudici di appello non hanno esaminato in alcun modo il quadro indiziario fornito dall’Amministrazione, neppure per rilevarne l’eventuale infondatezza, né hanno chiarito perché la contribuente avesse offerto adeguata prova contraria, arrestandosi ad affermazioni apodittiche. Tale modo di procedere contrasta con l’orientamento costante della Corte, richiamato nel provvedimento, secondo cui l’accertamento può basarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e il giudice di merito deve valutare gli elementi presuntivi, singolarmente e complessivamente, dando atto in motivazione dei risultati, prima di passare all’esame della prova contraria.

Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *