Detrazione ristrutturazione anche se i lavori sono eseguiti da imprese terze (Cass. civ. Sez. V n. 17395 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’art. 9, comma 3, legge n. 448/2001 e poi dall’art. 16-bis t.u.i.r., spetta anche quando i lavori siano eseguiti da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provveda alla successiva alienazione. La norma non richiede, quale ulteriore condizione, che l’impresa alienante abbia materialmente eseguito i lavori in proprio: rileva la sua qualifica di impresa di costruzione o ristrutturazione, non il rapporto di appalto con imprese terze. L’interpretazione opposta contrasterebbe con la ratio agevolativa della norma e creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprese che eseguono direttamente e imprese che operano tramite appaltatori.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per una maggiore IRPEF emersa dal controllo formale, ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2011. La pretesa riguardava il mancato riconoscimento della detrazione del 36 per cento per l’acquisto, avvenuto nel 2005, di un bene immobile ristrutturato, invocata in base all’art. 9, comma 2, legge n. 448/2001.

Il contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Roma, che accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo la detrazione limitata alle sole ipotesi in cui l’intervento di ristrutturazione e la successiva alienazione fossero avvenuti a opera della medesima società. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie l’unico motivo, con cui il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, legge n. 448/2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il dato letterale della norma, secondo la Corte, non contiene alcun riferimento all’esecuzione diretta dei lavori.

Richiamando propri precedenti in controversia analoga tra le stesse parti (Cass. nn. 33828 e 33830/2022), il Collegio osserva che l’art. 9, comma 3, legge n. 448/2001 riconosce la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche quando siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione. La disposizione, pur richiedendo che l’alienante sia impresa di costruzione o ristrutturazione, non prevede come condizione ulteriore che i lavori siano stati eseguiti dalla medesima.

Nulla, afferma la Corte, induce a ritenere che il legislatore, riferendosi ai lavori «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie […] che provvedano alla successiva alienazione», abbia inteso richiedere che l’impresa abbia provveduto direttamente all’esecuzione, così escludendo i casi in cui si sia avvalsa di imprese appaltatrici. Una diversa lettura non sarebbe conforme alla ratio della norma, volta ad agevolare il recupero del patrimonio edilizio e a favorire la ripresa del mercato immobiliare.

La Corte aggiunge che l’interpretazione restrittiva creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprese e che quella accolta è seguita dalla stessa Agenzia delle entrate nella Risposta ad interpello n. 279 del 19 luglio 2019. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi. Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, compensazione integrale delle spese di merito e condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *