Accertamento sintetico: obbligo di esame analitico delle prove contrarie (Cass. civ. Sez. V n. 745 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente non esonera il giudice dal dovere di esaminare analiticamente le prove contrarie offerte. Ove il contribuente abbia adempiuto all’onere di allegare e documentare l’inesistenza o la minore consistenza del reddito presunto, il giudice tributario non può limitarsi a giudizi sommari, ma deve procedere a un esame puntuale della massa documentale versata in atti. La motivazione che ometta tale disamina è viziata da motivazione apparente, perché reca argomentazioni inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

Gli eredi di un contribuente ricorrono in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo parzialmente l’appello, aveva ridotto solo in parte la pretesa impositiva. L’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2007, aveva rettificato il reddito del de cuius con metodo sintetico, determinando un maggior reddito di euro 341.661,96 a fronte di quello dichiarato di euro 32.752,00.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato integralmente il ricorso; la Commissione regionale lo aveva accolto solo nei limiti di quanto già riconosciuto dall’Ufficio. I contribuenti deducono la violazione delle regole sull’onere probatorio e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto infondato. I ricorrenti contestano alla sentenza impugnata di aver qualificato l’accertamento come fondato su una presunzione legale. La Corte rileva che i ricorrenti non colgono la ratio decidendi: la Commissione regionale si è limitata a parlare di «prima stima del reddito sinteticamente attribuibile» e ha posto l’onere della prova contraria sul contribuente. Il rigetto non poggia dunque su una presunzione legale, ma sulla valutazione di inidoneità della prova contraria a vincere la presunzione semplice.

Sul punto la Corte richiama i principi consolidati secondo cui il metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito è in tutto o in parte costituito da redditi esenti o soggetti a ritenute, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 19953 del 2022, Cass. n. 21142 del 2016).

La prima censura del secondo motivo è invece fondata. Richiamando Cass. n. 21700 del 2020, la Corte ribadisce che all’inversione dell’onere della prova deve seguire, ove il contribuente vi abbia adempiuto, un esame analitico da parte del giudice, il quale non può limitarsi a giudizi sommari privi di riferimento alla documentazione relativa agli indici di spesa.

Nel caso concreto il contribuente aveva contestato la rilevanza reddituale dell’abitazione principale in quanto locata, aveva precisato che parte della donazione ai figli risaliva a un diverso periodo di imposta e che la restante provvista derivava da disinvestimenti mobiliari. La Commissione regionale, invece, ha ritenuto rilevante la prova solo nei limiti di quanto già riconosciuto dall’Ufficio, senza procedere alla richiesta disamina analitica delle ulteriori voci contestate. La sentenza è pertanto viziata da motivazione apparente, tale cioè da non rendere percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016). L’ulteriore censura resta assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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