Accertamento sintetico: la prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 32391 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria posta a carico del contribuente dall’art. 38, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il contribuente deve infatti fornire prova documentale non solo dell’entità di tali redditi ma anche della durata del relativo possesso, nonché del collegamento temporale tra la disponibilità delle somme e la spesa per incrementi patrimoniali contestata. La sola attestazione bancaria che comprovi un accredito in prossimità dell’acquisto non è esaustiva, se non dimostra che le somme siano rimaste nella disponibilità del contribuente fino al momento dell’esborso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento con cui, previo questionario e acquisizione documentale, rideterminava sinteticamente il reddito ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2003, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/73, valorizzando acquisti immobiliari effettuati negli anni 2004 e 2005 e non giustificati dai redditi dichiarati.
La C.T.P. di Catanzaro accoglieva il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse offerto adeguata prova contraria alla presunzione. La C.T.R. della Calabria rigettava l’appello dell’Ufficio, reputando che l’Agenzia avesse resistito solo quanto all’acquisto del fabbricato di Bari, con censura risoltasi in mera asserzione, e che nessuna doglianza fosse stata espressa circa la donazione celata dietro l’acquisto dell’altro immobile. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva il vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. non avesse spiegato perché la prova offerta dalla contribuente dovesse ritenersi idonea. Il motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014; Cass. n. 7090 del 2022). Nel caso concreto la pronuncia impugnata, seppure succinta, soddisfa il minimo costituzionale, avendo la C.T.R. spiegato che era l’Ufficio a dover contestare l’attendibilità dell’attestazione bancaria proveniente da un terzo affidabile e che nessuna censura era stata mossa alla statuizione sulla donazione.
Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 38, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., deducendo che il giudice d’appello non avesse considerato che la prova contraria non può limitarsi alla dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa, dovendo il contribuente provare anche il collegamento tra tale disponibilità e la spesa, e dunque la durata del possesso, senza soluzione di continuità.
Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: secondo un primo orientamento (Cass. n. 6813 del 2009 e conformi) il contribuente è onerato anche della prova che la spesa sia stata sostenuta proprio con quei redditi di cui ha provato la disponibilità; un indirizzo parzialmente difforme (Cass. n. 6396 del 2014) riteneva sufficiente la sola disponibilità. L’evoluzione successiva ha ricomposto la distanza, chiarendo che l’art. 38, comma 6, pur non esigendo esplicitamente la dimostrazione dell’impiego, richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche, ancorando a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità della maggiore capacità contributiva (Cass. n. 1510 del 2017; Cass. n. 18097 del 2018; Cass. n. 16098 del 2024; Cass. n. 25569 del 2025).
Quanto all’acquisto del 2004, la C.T.R. si è concentrata sull’attendibilità dell’attestazione bancaria circa l’accredito di somme da parte delle figlie pochi giorni prima dell’acquisto, senza verificare se tali somme fossero state prelevate o impiegate in collegamento temporale con la compravendita. Quanto all’acquisto del 2005, la C.T.R. non si è avveduta dell’esistenza del motivo di gravame e non ha esaminato i documenti prodotti, omettendo di valutare l’idoneità degli stessi a dimostrare la dedotta simulazione. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla C.G.T.2 della Calabria, sez. di Catanzaro, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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