Questioni nuove in cassazione: inammissibile il motivo non dedotto nel merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 4716 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità e localizzazione, indicare in quale specifico atto del precedente grado ciò sia avvenuto. I motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che introduca una questione nuova.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso delle somme corrisposte a fronte di una cartella di pagamento annullata con sentenza della Commissione tributaria regionale passata in giudicato. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la statuizione. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di gravame; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per difetto di specificità e localizzazione dell’impugnazione. La doglianza erariale riguardava l’omessa pronuncia in ordine al motivo con il quale l’Ufficio aveva fatto rilevare che la mancanza di rimborso risultava giustificata dalla circostanza che il pagamento era avvenuto avvalendosi della definizione di cui all’art. 1, comma 618, della legge n. 147/2013.
La società contribuente, diversamente dalla ricorrente, aveva prodotto l’atto di costituzione dell’Ufficio in primo grado e l’atto di appello, trascrivendone il contenuto essenziale. Dall’esame di tali atti è emerso che la questione della non rimborsabilità per effetto della definizione agevolata non era mai stata eccepita nei gradi di merito.
Richiamando il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare in quale specifico atto del grado precedente la questione sia stata dedotta (ex multis, Cass. n. 18018/2024), il Collegio ha rilevato che nella sentenza impugnata non vi era alcun cenno alla questione. La ricorrente ha pertanto introdotto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, non trattata nei gradi di merito e quindi preclusa. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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