Rendita catastale impianti eolici: resta il procedimento indiretto con approccio di costo (Cass. civ. Sez. V n. 13732 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in vigore dall’1 gennaio 2016) non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto al rinvio per relationem — con attribuzione di valore normativo — alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati, in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare. La disciplina sopravvenuta si è limitata a ridefinire l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ne consegue che, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata sulla base del procedimento indiretto con approccio di costo, secondo le istruzioni degli allegati alla predetta circolare, con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.
Il Fatto
La società titolare di un parco eolico presentava il documento DOCFA per l’aggiornamento dei dati catastali, censendo l’immobile in categoria D e proponendo una rendita valorizzando esclusivamente terreno, fondazione e sistemazione dell’area esterna. L’Agenzia delle Entrate, riscontrata l’incompleta indicazione dei componenti di costo, rettificava il valore del lotto includendo la torre eolica, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore, e accertava una maggiore rendita catastale.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso della società, annullando integralmente l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’ufficio, confermando la decisione. L’Agenzia delle Entrate, prestata acquiescenza al capo relativo all’esclusione della torre eolica, ricorreva per cassazione con due motivi, contestati dalla contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle censure relative alle voci aggiuntive. La Corte lo rigetta: il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata, pur in assenza di specifica argomentazione, comporti necessariamente la reiezione del motivo. La C.T.R., esclusa la torre eolica, ha implicitamente disatteso le censure su spese tecniche, oneri finanziari e profitto, con argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 10 del r.d. n. 652/1939, dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 1142/1949 e del comma 244 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, in combinato disposto con la circolare n. 6/2012. La Corte lo accoglie. L’esclusione della torre eolica non esime il giudice di merito dal decidere e motivare sull’entità di spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari, né sulle questioni relative al maggior valore di suolo e fondazioni.
La Corte ricostruisce la disciplina: per gli immobili a destinazione speciale censiti nei gruppi D ed E, la rendita è determinata ex art. 10 del r.d.l. n. 652/1939 con stima diretta per ogni singola unità, con procedimento diretto o indiretto. Il procedimento indiretto valorizza il capitale fondiario attraverso il valore di mercato o il costo di ricostruzione, con eventuale coefficiente di riduzione per lo stato attuale del cespite.
L’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 ha ridefinito l’oggetto della stima, escludendo gli impianti funzionali al processo produttivo, senza abrogare il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012 operato dal comma 244 dell’art. 1 della legge n. 190/2014. Restano quindi operativi l’approccio di mercato e l’approccio di costo, con il profitto normale del promotore immobiliare che scinde valore di mercato e costo di produzione.
Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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