Domanda risarcitoria e interpretazione dell’atto introduttivo: sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 11021 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda giudiziale costituiscono attività riservata al giudice di merito e integrano un accertamento di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ove il giudice abbia motivato sul punto. Non è deducibile la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. quando sussistano alternative ricostruttive parimenti plausibili, divenendo la scelta tra esse momento fattuale dell’accertamento. La valutazione degli indizi, anche nella loro valenza indiziaria, spetta al giudice di merito nel suo esclusivo sindacato. L’integrale rigetto delle pretese dell’attore non configura alcuna soccombenza parziale o reciproca ai fini della compensazione delle spese, la quale resta espressione di facoltà discrezionale insindacabile in Cassazione.
Il Fatto
Un cantante conveniva in giudizio un altro artista, una casa discografica e una società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una diffamazione consumata in concorso mediante la pubblicazione di un album contenente un brano ritenuto offensivo. Per tale fatto il convenuto era già stato condannato in sede penale con sentenza passata in cosa giudicata. L’attore deduceva inoltre un ulteriore episodio diffamatorio avvenuto nel corso di un concerto, con esecuzione del brano e proiezione di stralci della sentenza di condanna.
Il Tribunale condannava i convenuti in solido a un risarcimento e rigettava la domanda relativa all’evento del concerto. La Corte d’appello, in riforma parziale, accertava che nessuna domanda era stata proposta per quel secondo fatto, condannando l’artista e la casa discografica al risarcimento del danno non patrimoniale. Il soccombente ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. L’assunto comune è che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere oggetto di domanda anche il fatto del concerto. La Corte rileva però che non è comprensibile quale interesse il ricorrente, originariamente convenuto, abbia all’estensione di quella domanda nei propri confronti, giacché ciò comporterebbe un più ampio scrutinio e la medesima possibilità di una maggiorazione della posta risarcitoria.
Il passaggio centrale riguarda l’interpretazione della domanda. La sua rilevazione e interpretazione è attività riservata al giudice di merito, con conseguente irrilevanza della sopravvenuta decisione della Cassazione in sede penale. Non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice abbia svolto motivazione sul punto: in tal caso l’errore attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte, come affermato da Cass. n. 27181 del 2023.
I canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. non possono essere allegati quando sussistano alternative ricostruttive parimenti plausibili: la scelta diviene momento fattuale dell’accertamento del merito, secondo Cass. n. 28319 del 2017 e Cass. n. 20351 del 2024. Nessun vincolo poteva derivare dalla seconda pronuncia penale, né assume valenza la decisione della Cassazione penale n. 4824 del 2024 relativa al distinto evento del concerto.
Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non essendo indicato come sarebbe stata svolta la contestazione dei documenti tratti da internet, valutati dal giudice di merito in ottica indiziaria (Cass. Sez. U. n. 34469 del 2019). Il sesto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: l’attore aveva chiesto l’accertamento facendo salva la quantificazione giudiziale, senza che potesse configurarsi soccombenza parziale ai fini della compensazione (Cass. Sez. U. n. 32061 del 2022). La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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