La contumacia della parte soccombente non giustifica la compensazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. 5 n. 9069 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, la contumacia della parte soccombente non integra una delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, giustificano la deroga al principio di soccombenza. La contumacia, quale mera scelta della parte convenuta in giudizio, è processualmente neutra. Il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale, attribuendole alla parte soccombente, salvo che ricorrano ragioni espressamente motivate.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso avverso un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale di modesta entità, ma il giudice di primo grado rigettava il ricorso. In accoglimento dell’appello, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio riformava la sentenza, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del contribuente. Tuttavia, “vista la mancata attività processuale” della società intimata, che non si era costituita in giudizio, il giudice d’appello disponeva la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso tale capo della sentenza, il contribuente, parte interamente vittoriosa, proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la mancata costituzione della controparte non potesse integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che soltanto legittimano la compensazione delle spese processuali, le quali restano governate dal principio di causalità: la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa, costretta a rivolgersi al giudice per il riconoscimento dei propri diritti, a prescindere dalla costituzione o meno della controparte.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha rammentato che, sebbene la valutazione sull’opportunità di compensare le spese rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, le ragioni gravi ed eccezionali poste a fondamento della compensazione devono essere espressamente indicate nella sentenza, come affermato dai precedenti citati. La deroga al principio di soccombenza è ammessa solo in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando l’obbligo di una motivazione logica e coerente, la cui violazione è censurabile in sede di legittimità.
La Corte ha poi richiamato il principio consolidato per cui il giudice di appello, quando riforma la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, secondo un criterio unitario e globale, in ragione dell’esito complessivo della lite. Tale regola opera anche in caso di riforma parziale e non richiede un motivo di impugnazione specifico, che è invece necessario solo in caso di conferma della sentenza impugnata.
Nella vicenda in esame, il giudice d’appello aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese del contribuente ma aveva compensato le spese richiamando la contumacia della società, che costituisce una condotta processualmente neutra, non riconducibile ad alcuna delle fattispecie normative che giustificano la deroga al principio di causalità. La motivazione della sentenza impugnata risultava quindi illogica, essendo basata su un elemento inidoneo a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio per la liquidazione delle spese relative ai due gradi del merito e al giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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