Buona fede e clausola furto irrilevante trasmissione certificato solo installatore (Cass. civ. Sez. III n. 16024 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto che subordinano la garanzia all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri determinati non limitano la responsabilità dell’assicuratore, ma definiscono il contenuto e i limiti del rischio garantito, sicché non richiedono l’approvazione specifica per iscritto ex art. 1341 cod. civ. Tuttavia, ove il dispositivo convenuto risulti installato e il relativo certificato trasmesso alla compagnia dal tecnico incaricato, deve ritenersi soddisfatta la ratio della clausola di garanzia, diretta a ridurre il rischio mediante adeguate misure di sicurezza. Il rifiuto dell’indennizzo, fondato sull’omessa comunicazione da parte dell’assicurato priva di alcun apprezzabile interesse del creditore e in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., integra inadempimento contrattuale. La violazione del dovere di reciproca lealtà di condotta rileva di per sé, senza necessità del proposito di recare pregiudizio.
Il Fatto
Una società assicurava presso una compagnia una autovettura di valore, prima della successiva incorporazione dell’originaria assicuratrice. La polizza, comprensiva della garanzia furto e incendio, prevedeva l’installazione a bordo di un localizzatore satellitare. Il veicolo veniva rubato e la società denunciava il fatto alle autorità, consegnando poi alla compagnia la documentazione richiesta ai fini della liquidazione.
La compagnia comunicava il rifiuto di procedere all’indennizzo. La società agiva in giudizio; il Tribunale rigettava l’eccezione di nullità per reticenza, ma nel merito respingeva la domanda. La Corte d’appello de L’Aquila confermava, ritenendo che, a fronte della clausola di esclusione, l’assicurata non avesse provato la consegna del certificato di installazione alla compagnia. La società ricorreva in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio per cui le clausole che subordinano la garanzia all’adozione di dispositivi di sicurezza definiscono il rischio garantito e non la responsabilità dell’assicuratore (Cass. n. 22806/2014). Richiama altresì il principio secondo cui il giudice non può sindacare l’idoneità delle misure pattuite (Cass. n. 2469/2015). Su questa base la corte territoriale aveva correttamente qualificato la clausola come delimitativa dell’oggetto del contratto.
Il punto decisivo, però, è di fatto: nel giudizio di merito era rimasto accertato che il dispositivo era stato installato e che il certificato era stato trasmesso alla compagnia dal tecnico incaricato. Era stata quindi soddisfatta la ratio della clausola, volta a ridurre il rischio tramite adeguate misure di sicurezza.
Oggetto di contestazione non era dunque l’installazione né la trasmissione del certificato, bensì la circostanza che la comunicazione dovesse provenire anche dall’assicurata. La Corte ricorda che gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. impongono ai contraenti un obbligo di reciproca lealtà nella fase esecutiva, la cui violazione costituisce di per sé inadempimento, senza necessità del proposito di recare pregiudizio (Cass. n. 17716/2011, n. 66/1989; SU n. 28056/2008; Cass. n. 9200/2021).
La corte territoriale non ha tenuto conto di tali principi: la compagnia aveva ricevuto il certificato dall’installatore, aveva pagato il corrispettivo a questo dovuto, aveva incassato per anni i premi comprensivi del canone, non aveva mai contestato ai rinnovi l’omessa trasmissione e, ricevuta la denuncia, aveva istruito la pratica per poi rifiutare la liquidazione senza indicarne le ragioni. L’assicurata aveva assunto l’obbligo di comunicare l’installazione, ma, essendo questo assolto dal tecnico, la compagnia non aveva allegato alcun apprezzabile interesse a una comunicazione proveniente dalla medesima società.
Ne consegue l’accoglimento del quarto e quinto motivo, con assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione. Le questioni di merito restano riservate al giudizio di rinvio.
Nota della Redazione
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