Accertamento societario e divieto di nova in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 21814 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario di appello, la novità delle difese dell’Amministrazione finanziaria deve essere valutata con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’atto impositivo oggetto di ricorso, e non in base alle controdeduzioni formulate in primo grado, poiché l’Amministrazione assume la veste di attore in senso sostanziale. Il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, non le mere argomentazioni difensive. La sentenza che riproduce il contenuto di un atto di parte non è nulla se le ragioni della decisione sono attribuibili all’organo giudicante.

Il Fatto

Il contribuente, socio unico di una società a ristretta base azionaria, riceveva un avviso di accertamento per reddito presuntivamente percepito e non dichiarato nell’anno d’imposta 2015, quale socio della società, a sua volta destinataria di altro avviso per maggiori ricavi non impugnato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello erariale. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione del divieto di nova in appello per avere l’Agenzia eccepito solo nel giudizio di secondo grado la validità della notifica del questionario e dell’invito al contraddittorio, quale presupposto dell’accertamento induttivo societario. La Corte, richiamando Cass., n. 26214/2024 e Cass., n. 2413/2021, chiarisce che la novità delle difese dell’Amministrazione si valuta rispetto all’atto impositivo, non alle controdeduzioni di primo grado, e che le semplici argomentazioni difensive non integrano eccezioni in senso tecnico. La questione della notifica, inoltre, non appariva dirimente, essendo l’accertamento fondato anche su altri elementi indiziari.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte richiama Sezioni Unite n. 8053/2014 e Sezioni Unite n. 642/2015, affermando che la motivazione per relationem ad atti di parte non determina nullità se le ragioni sono chiare e attribuibili al giudice, il quale non è tenuto a confutare ogni argomentazione difensiva.

Con il terzo motivo il ricorrente contestava l’affermazione della CGT secondo cui non poteva censurare il merito dell’accertamento societario. La Corte rileva che tale affermazione, sebbene “non conforme ai più recenti arresti” che ammettono la contestazione in capo al socio, non è l’unica ratio decidendi: il giudice d’appello ha comunque esaminato le censure al merito dell’avviso, rigettandole con statuizioni non impugnate.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., della somma in favore della controparte e della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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