Accertamento del socio occulto e competenza della Direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 2683 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la qualità di socio occulto e di gestore di fatto di una società può essere desunta da elementi plurimi e oggettivi, quali il potere di firma su un conto corrente sociale e il concreto compimento di atti di gestione, risultando irrilevante il difetto della qualifica formale di socio o di legale rappresentante. L’obbligo di allegare all’avviso di accertamento gli atti richiamati opera nei soli limiti in cui l’atto impositivo non ne riproduca il contenuto essenziale, con la conseguenza che la motivazione per relationem è legittima ove il contribuente abbia potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa. Le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate sono competenti, per disposizione regolamentare, a svolgere attività istruttoria di particolare rilevanza, i cui risultati sono utilizzabili dalle Direzioni provinciali ai fini dell’emissione degli atti impositivi. La nullità della notificazione dell’avviso, per omessa attestazione delle ricerche nei confronti del portiere, resta sanata dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento avente ad oggetto l’Irpef per l’anno 2007, contestando l’omessa dichiarazione e il mancato versamento di ritenute. L’atto traeva origine dall’accertamento compiuto nei confronti di una società cooperativa, ritenuta partecipe di una frode fiscale realizzata mediante una catena di fatturazioni tra società operative, di secondo livello e committenti finali, con operazioni considerate soggettivamente inesistenti.

L’Ufficio riteneva il contribuente responsabile delle violazioni della cooperativa in quanto titolare del potere di firma su un conto corrente sociale e, dunque, socio occulto e gestore di fatto. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso; l’appello era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. Proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tredici motivi, cui l’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la dedotta decadenza dall’esercizio del potere impositivo, per essere stato notificato in precedenza altro accertamento sintetico relativo al medesimo anno. Richiamando il principio di tendenziale unitarietà dell’avviso di accertamento, desumibile dall’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, il Collegio ribadisce che è ammissibile il frazionamento dell’accertamento in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, come affermato da Cass. sez. V n. 11421 del 2015. Nel caso di specie gli atti impositivi risultano fondati su elementi probatori distinti e separati, riferiti a fatti nuovi e verificabili separatamente.

Quanto all’obbligo di allegazione del processo verbale di costatazione redatto nei confronti di un terzo, la Corte conferma che esso riguarda i soli atti non trascritti nella parte essenziale nell’avviso, con esclusione di quelli cui l’Ufficio abbia comunque fatto riferimento, utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva, secondo Cass. sez. V n. 24417 del 2018. Il contribuente ha dimostrato di aver compreso il fondamento dell’atto, difendendosi con completezza.

Sul ruolo di socio occulto e gestore, il Collegio ritiene irrilevante il difetto della qualità formale di socio o di legale rappresentante, essendo contestata la partecipazione occulta alla società. La valutazione della CTR, fondata non solo sul potere di firma ma anche sull’attività gestoria concretamente svolta e sulla sottoscrizione di strumenti di pagamento in favore dei creditori, è espressa su dati plurimi e oggettivi e non merita censure.

La Corte affronta poi la questione di puro diritto relativa alla competenza della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Richiamando Cass. sez. V n. 20915 del 2014, confermata da Cass. sez. V n. 21694 del 2020 e Cass. sez. V n. 33289 del 2018, osserva che alle Direzioni regionali deve riconoscersi, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria, i cui risultati sono utilizzabili dalle Direzioni provinciali per l’emissione degli atti impositivi. La legge, pertanto, non preclude alle stesse di svolgere attività di accertamento.

Infine, sull’omessa attestazione delle ricerche in caso di notifica nelle mani del portiere, il Collegio ribadisce che il vizio comporta nullità e non inesistenza della notificazione, sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., essendo l’atto conosciuto e opposto tempestivamente, secondo Cass. sez. V n. 654 del 2014. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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