Retribuzione feriale del macchinista e voci indennitarie connesse alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2682 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che le indennità connesse a un’attività tipica della qualifica rivestita e corrisposte con continuità non possono essere escluse dal computo della retribuzione feriale. La valutazione circa la potenzialità dissuasiva della loro mancata erogazione rispetto al godimento effettivo delle ferie appartiene al giudice di merito. Il giudice nazionale è tenuto a un’interpretazione del diritto interno conforme alle finalità del diritto dell’Unione, non sussistendo i presupposti del rinvio pregiudiziale quando la questione esegetica sia già stata risolta dalla Corte di Giustizia.
Il Fatto
I lavoratori, tutti dipendenti di una società di trasporto ferroviario con la qualifica di macchinisti, hanno chiesto l’accertamento del diritto al computo nella retribuzione feriale delle indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza. Il Tribunale ha accolto la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione della società datrice. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della società, confermando l’inclusione delle voci e l’operatività del differimento del termine prescrizionale.
La società ha proposto ricorso per cassazione, contestando la nozione di retribuzione feriale applicata dal giudice di merito e il regime della prescrizione dei crediti retributivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che le questioni poste sono già state esaminate in alcune pronunce recenti, emesse su ricorsi della stessa società e relativi a sentenze del medesimo giudice di appello, e ad esse rinvia anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte muove dalla nozione c.d. europea di retribuzione: l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, impone che durante le ferie sia mantenuta una retribuzione paragonabile a quella ordinaria. Ogni diminuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie contrasta con le finalità della direttiva.
Da tale principio la Corte fa discendere che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status professionale. L’inclusione delle indennità in questione è stata verificata dal giudice di merito mediante una valutazione ex ante della potenzialità dissuasiva della loro esclusione, tenendo conto della loro continuità e della tipicità dell’attività di condotta e di riserva, propria della qualifica di macchinista.
L’interpretazione delle norme collettive aziendali è ritenuta plausibile e coerente con la finalità della direttiva, non vertendosi in ipotesi di onnicomprensività della retribuzione. La Corte esclude che l’accertamento in concreto sia sottratto al giudice di merito. Nega, inoltre, la necessità del rinvio pregiudiziale, poiché la questione è già stata chiarita dalla Corte di Lussemburgo e il problema esegetico non attiene all’interpretazione della norma europea.
Quanto al quarto motivo, la Corte conferma che, per effetto delle modifiche all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 apportate dalla legge n. 92 del 2012, è venuto meno un presupposto di certezza delle fattispecie di risoluzione, cosicché per i diritti non prescritti a quella data il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.