Servitù per destinazione del padre di famiglia e omessa pronuncia sulle domande (Cass. civ. Sez. II n. 695 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù prediali, il requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 cod. civ. per l’acquisto per destinazione del padre di famiglia consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate all’esercizio del peso e visibili all’esterno, così da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo servente. Non integra tale requisito la presenza di condutture e del pozzo nero di raccolta interrati e non visibili dall’esterno. Ai fini dell’art. 1062 cod. civ., la situazione di asservimento deve essere accertata con riferimento allo stato dei luoghi esistente al momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, ma la relativa censura è inammissibile se non accompagnata dalle necessarie allegazioni. Il giudice d’appello che, accertata l’inesistenza della servitù, ometta di pronunciarsi sulle ulteriori domande di rimozione degli scarichi e di rimborso delle spese incorre nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ..

Il Fatto

Con sentenza n. 467 del 23.3.2022 la Corte di appello di Palermo, in totale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di negatoria servitutis di scarico fognario proposta dalla proprietaria di un fondo nei confronti della titolare del fondo confinante e delle chiamate in causa, rispettivamente dante causa e avente causa di quest’ultima.

La Corte territoriale aveva escluso la prova del titolo costitutivo della servitù e aveva ritenuto non configurabile l’acquisto per usucapione né per destinazione del padre di famiglia, difettando il requisito dell’apparenza: le condutture e il pozzo nero di raccolta erano interrati e non visibili dall’esterno. Avverso tale pronuncia la ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo; la controricorrente ha resistito con ricorso incidentale fondato su due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale, che investe una questione logicamente preliminare: la sussistenza del requisito dell’apparenza ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. La censura prospettava due profili, l’uno relativo alla sufficienza di una visibilità anche solo parziale e occasionale delle condutture, l’altro concernente la necessità di valutare lo stato dei luoghi al momento della separazione dei fondi.

Quanto al primo profilo, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’apparenza consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, idonee a rivelare per struttura e funzionalità l’esistenza del peso e visibili in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito (Cass. n. 11834 del 2021; Cass. n. 25355 del 2017; Cass. n. 13328 del 2010; Cass. n. 7817 del 2006; Cass. n. 1043 del 2001). La valutazione del giudice di merito, fondata sulle risultanze del consulente tecnico d’ufficio, appare conforme a tale orientamento e costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo profilo è invece dichiarato inammissibile per difetto di decisività. La Corte riconosce esatto il principio secondo cui il presupposto dell’asservimento richiesto dall’art. 1062 cod. civ. va accertato ricostruendo lo stato dei luoghi esistente nel momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (Cass. n. 17380 del 2023; Cass. n. 10662 del 2015). Tuttavia la censura si limita a dedurre l’originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, senza chiarire se le opere fossero state da questi realizzate e presenti al momento dell’alienazione. Le circostanze dedotte risultano inoltre nuove, non rappresentate nei giudizi di merito.

Passando al ricorso principale, la Corte accoglie l’unico motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Dagli atti di causa risulta che la parte appellante aveva avanzato in primo grado, e riproposto in appello, le domande di condanna alla eliminazione degli scarichi e al rimborso delle somme versate per spese processuali. Non avendo la Corte territoriale pronunciato sul punto, la sentenza è affetta da omessa pronuncia.

Non convince la tesi del rigetto implicito, sia perché dalla sentenza non emerge alcun elemento in tal senso, sia perché nell’ambito della tutela dei diritti reali l’obbligo di rimozione delle opere abusive e di riduzione in pristino grava sul proprietario dell’immobile che se ne avvantaggia, a prescindere da chi le abbia concretamente realizzate. Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alle spese, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

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