Contratto a termine nel pubblico impiego sanitario e danno comunitario (Cass. civ. Sez. Lav n. 16545 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga di cui all’art. 10, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, introdotta per il personale sanitario dalla legge di conversione del D.L. n. 158/2012 e abrogata dal d.lgs. n. 81/2015, non ha liberalizzato il ricorso al contratto a tempo determinato, che resta consentito nel pubblico impiego solo per esigenze temporanee ed eccezionali ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. L’interpretazione della normativa interna deve essere condotta in conformità alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e al principio costituzionale dell’accesso all’impiego pubblico mediante concorso di cui all’art. 97 Cost. L’abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego è sanzionata con il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, determinato secondo i criteri dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto o “danno comunitario”.
Il Fatto
La lavoratrice, collaboratore professionale sanitario infermiere, aveva stipulato con la ASL un contratto a tempo determinato nel 2013, poi prorogato fino al 31 dicembre 2017. Il Tribunale aveva condannato l’azienda sanitaria al pagamento di un risarcimento pari a sei mensilità, rigettando la domanda di conversione del rapporto. La Corte d’appello di Bari aveva invece riformato la sentenza, ritenendo legittimo il contratto in quanto rientrante nel regime di “liberalizzazione” dei contratti a termine del personale sanitario, senza necessità di specifica motivazione circa le ragioni dell’assunzione.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE, nonché l’omesso esame della documentazione prodotta in ordine alla causale dei contratti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la fondatezza della censura avverso la sentenza che aveva escluso la necessità di motivazione per i contratti a termine del personale sanitario.
Il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 5072 del 15/03/2016, secondo cui la misura risarcitoria dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 deve essere interpretata in chiave di effettività della tutela, con riferimento al danno “comunitario” da abusiva reiterazione, senza che ciò determini un favore per il lavoratore pubblico rispetto a quello privato. Ha precisato che la vicenda normativa dell’art. 10, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 non è stata valutata dalla Corte territoriale: la norma, inserita nel 2012, è stata abrogata dall’art. 55, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 81/2015 a decorrere dal 25 giugno 2015.
La Corte ha inoltre evidenziato l’obbligo di interpretare il diritto interno conformemente alla clausola 5 dell’Accordo quadro, come ribadito dalla giurisprudenza eurounitaria, e ha richiamato il principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego solo tramite concorso, che ammette deroghe solo per peculiari e straordinarie esigenze. Ha infine ricordato che l’art. 57, comma 2, CCNL Sanità 2016-2018 fissa comunque un limite alla durata massima dei contratti a termine, superabile solo per specifiche esigenze e non oltre dodici mesi, limite nella specie superato.
In conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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