La competenza nel lavoro si radica nella dipendenza aziendale, non nel mero luogo della prestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4080 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 413 c.p.c., la competenza territoriale nelle controversie di lavoro è radicata, in via alternativa, nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello in cui si trova l’azienda o in quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto. Per dipendenza aziendale deve intendersi il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, non rilevando il mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa quale criterio di collegamento autonomo.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice. Il Tribunale di Milano declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, rilevando che nella sede milanese della società non vi era una dipendenza alla quale il dipendente fosse addetto, e che il rapporto non era sorto in quel luogo. Il giudice osservava che il lavoratore aveva sempre operato presso cantieri dislocati nell’area industriale della provincia di Siracusa, senza che fosse fornita prova della consistenza organizzativa di quei luoghi.
Il lavoratore proponeva ricorso per regolamento di competenza, sostenendo la sussistenza della competenza del Tribunale di Milano per la presenza di una dipendenza operativa in tale città, e, in via subordinata, quella del Tribunale di Siracusa quale luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel confermare l’ordinanza impugnata, ricostruisce il consolidato orientamento di legittimità in materia di competenza territoriale nel processo del lavoro. La Suprema Corte precisa che la nozione di dipendenza aziendale cui fa riferimento l’art. 413, comma secondo, c.p.c. non coincide con quella di unità produttiva e va interpretata estensivamente, potendo ricomprendere anche l’abitazione privata del lavoratore se dotata di strumenti di supporto all’attività lavorativa, ma richiede pur sempre un nucleo, seppur minimo, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Quanto alla prospettazione principale, la Corte rileva che l’esistenza di una dipendenza operativa a Milano non sarebbe comunque sufficiente a radicare la competenza, difettando l’elemento essenziale dell’addizione del lavoratore a quella determinata articolazione aziendale. Il ricorrente non aveva mai dedotto di essere stato addetto alla sede milanese né di avervi prestato attività lavorativa al momento della cessazione del rapporto, avendo invece sempre operato presso i cantieri dell’area siracusana.
In relazione al foro alternativo di Siracusa, la Corte esclude che il luogo di svolgimento della prestazione costituisca di per sé criterio speciale di competenza territoriale. Il ricorrente non aveva allegato che i cantieri indicati integrassero una dipendenza aziendale, né che fossero riconducibili alla società datrice. La generica allegazione di una prestazione svolta presso una pluralità di cantieri in un’area industriale non equivale alla dimostrazione dell’esistenza di una articolazione organizzativa dell’impresa in quel luogo, con la conseguenza che la deduzione difensiva si rivela inidonea a radicare la competenza del giudice di Siracusa.
La Corte rigetta pertanto il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rimettendo al definitivo la statuizione sulle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente.
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Nota della Redazione
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