Accertamento a tavolino, nessun PVC e responsabilità solidale IVA di gruppo (Cass. civ. Sez. V n. 15355 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche nell’ipotesi, non assimilabile, degli accertamenti c.d. a tavolino, fondati su dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. L’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, potendo avere contenuti meramente ricognitivi, sempre che non sia stato eseguito un accesso nei luoghi di pertinenza dell’imprenditore. In materia di IVA di gruppo, la società controllante si colloca in una posizione di immediato e diretto rilievo fiscale: la sottoscrizione delle dichiarazioni delle controllate integra un adempimento sostanziale, con assunzione di responsabilità, e l’attività di accertamento può essere esercitata nei suoi confronti senza pregiudiziali rettifiche alle controllate. La compensazione, in tema di IVA, non è ammessa se non nei limiti esplicitamente regolati.
Il Fatto
Il giudizio origina da due avvisi di accertamento. Il primo contesta alla controllata la detrazione di IVA per euro 3.600.000,00 portata da una fattura emessa dalla controllante per un’operazione infragruppo di euro 18.000.000,00, ritenuta oggettivamente inesistente; all’IVA di gruppo risponde in solido, ex art. 6 D.M. 13 dicembre 1979, anche la controllante. Il secondo avviso contesta, ai fini IRES e IRAP 2007, lo scomputo di perdite pregresse.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha rigettato il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato la decisione. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. In pendenza del giudizio è stata depositata domanda di definizione agevolata della lite limitatamente all’avviso IRES e IRAP, con adesione dell’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente l’estinzione del giudizio quanto all’avviso IRES e IRAP, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, esaurendo così l’esame ai primi quattro motivi, relativi all’altro avviso.
Il primo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 24 legge n. 4 del 1929 e dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, è infondato. La Corte ribadisce che il controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute, richiamando Cass. n. 16546 del 2018 e Cass. n. 12094 del 2019. Il termine dilatorio, invece, opera solo per i controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non per gli accertamenti a tavolino, con richiamo a Cass. n. 24793 del 2020, Cass. n. 1497 del 2020 e Cass. n. 27420 del 2018. In difetto di accesso, cade ogni questione residua sulle ragioni d’urgenza, e il secondo motivo — nullità della sentenza per motivazione apparente — risulta inammissibile, non incidendo l’erronea relatio sulla comprensione della ratio decidendi.
Il terzo motivo, relativo alla legittimazione passiva della controllante, è infondato: la CTR ha rigettato per intero l’appello, sicché la questione è stata respinta, sia pure implicitamente. Nel merito, il quadro dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, integrato dalla disciplina dell’IVA di gruppo, pone uno specifico obbligo di dichiarazione a carico della controllante, con immediate ricadute sul controllo e sulle sanzioni, secondo Cass. Sez. Un. n. 1915 del 2016 e Cass. n. 10207 del 2016. La sottoscrizione delle dichiarazioni delle controllate configura un adempimento sostanziale, non formale. I soggetti del gruppo restano distinti, senza fondersi in un unico soggetto d’imposta, e la compensazione IVA non è ammessa oltre i casi di legge.
Il quarto motivo, che tenta di dare alla cessione un oggetto diverso (il progetto di sviluppo immobiliare anziché la convenzione di acquisto dell’area), è inammissibile: la censura investe l’accertamento in fatto del giudice di merito, adeguatamente motivato, e non dimostra l’esorbitanza del ragionamento presuntivo dai paradigmi dell’art. 2729 cod. civ.. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 1785 del 2018 e Cass. n. 9054 del 2022, ribadendo che una diversa inferenza probabilistica non integra la falsa applicazione di legge, ma una diversa ricostruzione della quaestio facti.
Il ricorso è quindi rigettato quanto al secondo avviso, con condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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