Equa riparazione: processo penale e civile a valutazione unitaria (Cass. civ. Sez. II n. 15354 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ragionevole durata del processo, allorquando l’azione civile sia proposta nel giudizio penale e questo si concluda con sentenza di affermazione della responsabilità penale dell’imputato e di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento. Stante l’identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a valutazione unitaria ai fini del computo della durata irragionevole indennizzabile ex legge n. 89/2001. La valutazione unitaria non è subordinata alla qualitas dell’attività assertiva e probatoria svolta dalla parte civile in sede penale. Nel procedimento per la decisione accelerata, la piena conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., applicabile anche nei confronti della P.A. soccombente.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia impugna per cassazione il decreto collegiale con cui la Corte di appello di Salerno, decidendo sull’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001, aveva riconosciuto in favore della controricorrente un indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto. Quest’ultimo traeva origine dagli eventi franosi che avevano cagionato la morte dei congiunti della ricorrente, i quali avevano dato luogo a un lungo processo penale, cui la medesima si era costituita parte civile, e a un successivo giudizio civile di liquidazione del danno.

Il giudice designato aveva dapprima riconosciuto un indennizzo limitato al solo ritardo del giudizio civile. In sede di opposizione, la Corte distrettuale aveva invece rivalutato in chiave unitaria la durata dei vari gradi del processo penale e di quello civile, ritenendo indennizzabile un periodo di quattro anni e sette mesi. Il Ministero contesta proprio tale valutazione unitaria.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 legge n. 89/2001, sostenendo che la Corte di merito avrebbe illegittimamente considerato unitariamente il processo penale e il giudizio civile di liquidazione, senza vagliare il concreto comportamento processuale tenuto dalla parte civile in sede penale.

La Corte respinge la censura. Richiamando il consolidato orientamento (Cass. n. 22356/2023 e, in precedenza, Cass. n. 4436/2015), si afferma che, in presenza di condanna generica al risarcimento, il successivo giudizio civile di determinazione del danno non è autonomo: l’identità della pretesa sostanziale impone una valutazione unitaria dei due giudizi.

Il Ministero invoca l’obiter di Cass. n. 11493/2006, che avrebbe ancorato la valutazione complessiva alla verifica delle richieste istruttorie della parte civile. La Corte osserva che quel precedente, difforme dall’orientamento successivo, non subordinava affatto la valutazione unitaria alla qualitas dell’attività assertiva e probatoria della parte civile: si limitava a imporre un accertamento di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e rilevante di regola solo sul quantum, non anche sull’an.

Nel caso concreto la parte civile aveva formulato una domanda risarcitoria non generica né simbolica, mentre l’attività istruttoria nel processo penale per disastro era demandata alle parti principali. Deve quindi essere riaffermato il principio della valutazione unitaria dei giudizi ai fini del computo della durata indennizzabile.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, la decisione risulta pienamente conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., già comunicata. Richiamando le Sezioni Unite nn. 27433/2023, 28540/2023 e 36039/2023, la Corte applica l’art. 96, comma 3, c.p.c., che codifica un’ipotesi di abuso del processo, e l’art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende, ente pubblico dotato di soggettività e autonomia contabile distinta dal Ministero. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del Ministero alle spese e alle somme aggravate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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