Valori ICI non decisivi per la base imponibile dell’imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 21014 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può essere determinato facendo riferimento anche alle indicazioni eventualmente fornite dai comuni, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 131/1986. Tali indicazioni svolgono però una funzione soltanto rafforzativa e integrativa degli altri criteri dettati dalla legge e non consentono, di per sé, che venga attribuito effetto dirimente alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini dell’ICI. Le due imposte, pur avendo entrambe riguardo al valore venale dell’immobile, restano tributi differenti quanto alla soggettività dell’ente impositore, all’occasionalità dell’imposta di registro rispetto alla periodicità dell’ICI e alla natura patrimoniale di quest’ultima rispetto alla finalità del registro di colpire la manifestazione di capacità contributiva emergente dall’atto di trasferimento. È pertanto illegittima la sentenza del giudice di merito che fondi la congruità del valore del bene essenzialmente sull’affidamento ai valori stimati per l’ICI.
Il Fatto
I contribuenti, quali eredi di un soggetto deceduto, impugnavano un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio, in rettifica, determinava le imposte di registro e ipocatastali in relazione a una sentenza che aveva accertato e dichiarato l’acquisto a titolo di usucapione di un terreno. Il valore dichiarato del bene, pari a 16.816,00 €, veniva rettificato nella misura di 579.600,00 €, con recupero della differenza d’imposta.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione, valorizzando l’ampiezza del terreno, la sua natura edificabile, la prossimità alla strada comunale e la corrispondenza al valore minimo assegnato a beni analoghi dal Comune ai fini dell’ICI. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si eccepiva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., è rigettato. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: è apparente la motivazione che, pur materialmente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione. Nel caso di specie, la Commissione regionale ha esposto gli elementi fattuali posti a fondamento della pronuncia, rendendo manifesta la propria ratio decidendi, compatibile con il minimo costituzionale esigibile. Il giudice del merito, si precisa, non deve dar conto di ogni singolo argomento difensivo, dovendosi ritenere disattesi per implicito quelli non espressamente esaminati.
Il secondo motivo è invece accolto. I contribuenti censuravano la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986 per avere la Commissione assegnato rilevanza probatoria alle Tabelle ICI pubblicate dal Comune in assenza di ulteriori elementi probatori offerti dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte ribadisce che, ai fini dell’imposta di registro, il valore venale può riferirsi anche alle indicazioni fornite dai comuni, ma queste hanno funzione essenzialmente rafforzativa e integrativa degli altri criteri. La previsione normativa non consente di attribuire effetto dirimente alle valutazioni stabilite ai fini ICI. Il fondamento della distinzione risiede nella diversità strutturale dei due tributi: differente è la soggettività dell’ente impositore, l’ICI rispondendo alla funzione della finanza locale; differente è l’occasionalità dell’imposta di registro a fronte della periodicità dell’ICI; differente è la natura, patrimoniale nell’un caso, finalizzata a colpire la capacità contributiva emergente dall’atto di trasferimento nell’altro. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. T. n. 21830 del 2016, n. 20172 del 2016 e n. 18936 del 2018.
La Commissione regionale, articolando la valutazione sulla congruità del valore essenzialmente in ragione dell’affidamento ai valori ICI, ha quindi violato la normativa di riferimento. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per regolare le spese. Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, resta assorbito.
Nota della Redazione
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