Nell’ottemperanza al giudicato il termine di 120 giorni è requisito di procedibilità del ricorso (TAR Marche n. 765 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile solo se, al momento della proposizione, sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato all’Amministrazione, termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 come condizione di ammissibilità dell’azione. L’accertamento dell’inottemperanza, in presenza di un titolo esecutivo non eseguito e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione, comporta la declaratoria dell’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un Commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, con l’onere di provvedere all’esecuzione entro i successivi centoventi giorni. La soccombenza dell’Amministrazione inottemperante determina la condanna alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro, con sentenza pubblicata nel 2025, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme ivi liquidate e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
L’Amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione al titolo. La docente, premesso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate in sentenza. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha in primo luogo verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente per l’avvenuto decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 quale condizione per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il collegio ha accertato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva eseguito il titolo esecutivo né aveva dedotto circostanze idonee a escludere l’inadempimento. La mancata opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa ha pertanto determinato l’accoglimento del ricorso, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, salve le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà all’esecuzione entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il collegio ha ritenuto non controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025, e ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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