Crisi finanza pubblica esclude penalità di mora per ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 1349 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è condizione dell’azione esecutiva e va verificato insieme alla notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione. La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità la sussistenza di altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano una ragione ostativa che giustifica il rigetto dell’astreinte. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, valutare le circostanze addotte dal debitore pubblico.
Il Fatto
Con una precedente sentenza il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge. Il titolo esecutivo è stato notificato presso la sede dell’ente il 29.04.2026. La decisione, pur impugnata con appello, non è stata sospesa nella sua efficacia esecutiva.
Di fronte alla perdurante inottemperanza, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della statuizione giurisdizionale. Il Comune si è costituito per resistere. La parte ha inoltre trasmesso all’amministrazione, con nota PEC del 29.6.2026, la notula per il pagamento delle competenze, ma il pagamento non è avvenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. e ricorda che, per la corretta instaurazione del giudizio di ottemperanza, il titolo esecutivo deve essere notificato presso la sede reale dell’amministrazione intimata e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Tale termine, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, si applica anche al giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo quando comporti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, integrando una condizione dell’azione esecutiva.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR sottolinea che l’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. consente al giudice di determinare le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione del giudicato. La sentenza non ha trovato esecuzione e il pagamento delle spettanze non è avvenuto.
La questione centrale riguarda la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Il Collegio la rigetta per l’insussistenza dei presupposti di legge. Il Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 15/2014, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Tali ragioni attengono alle difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Alla luce di tale decisione, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte. Spetta al giudice dell’ottemperanza, dotato di ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo. Il ricorso è pertanto accolto con ordine di esecuzione e nomina del Commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza, con condanna dell’ente alla refusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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