Decadenza dei vincoli espropriativi e obbligo di riqualificazione urbanistica delle zone bianche (TAR Sicilia n. 2193 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decaduto il vincolo preordinato all’esproprio per inutile decorso del quinquennio dalla sua apposizione, l’area non riacquista la precedente destinazione e si configura come zona bianca, urbanisticamente non disciplinata. Rispetto a tale area sorge in capo al Comune un obbligo di provvedere, da assolversi mediante l’adozione di una variante specifica o generale, non essendo sufficiente il mero avvio del procedimento di revisione del piano regolatore. Il silenzio serbato sull’istanza di riqualificazione è pertanto illegittimo. Il perdurante protrarsi dell’occupazione sine titulo di fatto integra un illecito permanente, che fonda l’obbligo dell’Amministrazione di restituire il bene previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno, ovvero di acquisirlo mediante accordo bonario o procedura ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario pro quota di un lotto di terreno nel territorio comunale, agisce per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione su plurime istanze di riqualificazione urbanistica, l’ultima delle quali presentata in data 10 maggio 2024. Le particelle ricadono, secondo il certificato di destinazione urbanistica, in zona destinata a parcheggio e nuova viabilità, con destinazione impressa dal P.R.G. approvato nel 2003.

Il ricorrente deduce la decadenza dei vincoli espropriativi per decorso del quinquennio e chiede, in alternativa alla riqualificazione, la restituzione delle particelle illegittimamente occupate per la realizzazione di una via pubblica, previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione sanante. Il Comune si costituisce con memoria di mera forma. Il Tribunale dispone chiarimenti istruttori sull’esistenza di una procedura espropriativa inerente al lotto oggetto di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui è illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida volta a ottenere gli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica ad aree divenute prive di disciplina per la decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico.

La decadenza del vincolo non produce alcuna reviviscenza della pregressa destinazione: l’area si configura come zona bianca e rispetto a essa il Comune deve esercitare la propria potestà urbanistica, attribuendo una congrua destinazione. L’obbligo di provvedere va assolto mediante una variante specifica o generale, unici strumenti idonei a verificare la persistente compatibilità delle destinazioni rispetto ai principi informatori della disciplina di piano. Il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore non costituisce adempimento.

Nel caso concreto, dal certificato di destinazione urbanistica emerge che la destinazione impressa dal P.R.G. del 2003 è quella di parcheggio e nuova viabilità e che i vincoli espropriativi sono decaduti per decorso del quinquennio. Il Collegio dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e l’obbligo del Comune di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita sull’istanza, assegnando il termine di sessanta giorni.

Quanto alla domanda di restituzione o acquisizione delle particelle occupate, il Collegio richiama la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 113, comma 1, lett. g), c.p.a.. Dai chiarimenti istruttori risulta che l’occupazione è avvenuta mediante spendita di poteri pubblicistici, pur in assenza di un rituale procedimento espropriativo. Il perdurare dell’apprensione del suolo integra un illecito permanente, che fonda la condanna dell’Amministrazione alla restituzione del bene all’avente diritto e al risarcimento dei danni, restando salva la facoltà di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il Comune è quindi tenuto a restituire le particelle previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero ad acquisirle mediante valido titolo. La restituzione impone il risarcimento consistente negli interessi legali calcolati sul valore dell’immobile al momento dell’inizio dell’occupazione, con successiva rivalutazione e interessi sugli importi rivalutati. In caso di acquisizione, l’Amministrazione deve corrispondere l’indennizzo pari al valore venale del terreno, oltre il 10% per il danno non patrimoniale, e quanto previsto per il periodo di occupazione senza titolo. Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario generale di altro Comune, o un suo delegato, per l’ipotesi di perdurante inerzia, e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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