L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente: esecuzione parziale e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 611 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario ed esula dalla sua cognizione ogni altra domanda correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; l’esecuzione soltanto parziale della prestazione comporta la declaratoria di improcedibilità limitata alle posizioni soddisfatte e l’accoglimento del ricorso per la parte residua, con la condanna dell’amministrazione a provvedere entro un termine e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Con ricorso di ottemperanza notificato il 06.12.2025, alcuni docenti chiedevano al Tribunale amministrativo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1351/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti. La sentenza, notificata munita di formula esecutiva, non era stata eseguita dall’amministrazione.

Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva a corrispondere la prestazione alla quasi totalità dei ricorrenti, omettendo però l’accredito nei confronti di una sola docente, per la quale residuavano tre annualità. La difesa degli interessati insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione non ancora soddisfatta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, rilevando la regolarità della notifica, l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito e la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza azionata, attestata dalla certificazione della cancelleria. Ha altresì accertato il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, per l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.

Nel merito, la Corte ha ricordato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta attuazione del giudicato e che l’esecuzione dell’ordine del giudice rappresenta un dovere inderogabile per l’amministrazione. Ha quindi valorizzato la nota di udienza con cui il difensore dei ricorrenti aveva dato atto dell’avvenuta esecuzione parziale della sentenza, contestando la mancata corresponsione della Carta del docente per la sola ricorrente rimasta insoddisfatta.

Da tale circostanza il Tribunale ha tratto la conseguenza che, per i docenti integralmente soddisfatti, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., mentre per la posizione residuale il ricorso andava accolto, con il conseguente ordine all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione, non sarebbe stato liquidato alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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